Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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dall’UE (cfr. n. 1.3.2, 1.3.3 e 1.3.4). Se non viene creata una regolazione equivalente, sussiste il pericolo che le infrastrutture del mercato finanziario svizzere perdano la loro connessione internazionale. Come conseguenza potrebbe accadere che i fornitori svizzeri di servizi finanziari, nello specifico la SIX Swiss Exchange SA, la SIX x-clear SA e la SIX SIS SA, non possano più fornire direttamente la loro offerta di prestazioni di servizi nell’UE; ciò determinerebbe una diminuzione massiccia, se non rovinosa, dell’attività commerciale (cfr. anche n. 3.4.1).
1.1.3.2 Commercio di derivati OTC
Come illustrato al n. 1.1.2.2, attualmente in Svizzera non esistono norme per il commercio di derivati OTC che tengano conto degli impegni del G20 e delle raccomandazioni del FSB o che corrispondano al diritto europeo. Questa situazione è problematica sotto vari aspetti.
Stabilità e funzionalità del sistema finanziario e protezione degli investitori
Esiste un consenso sul piano internazionale circa la necessità di recepire gli impegni del G20 e le raccomandazioni del FSB concernenti il commercio di derivati OTC per rafforzare la stabilità del sistema finanziario globale. Con un recepimento coerente e coordinato dal punto di vista temporale degli impegni e delle raccomandazioni sopracitati, si mira a garantire un superamento effettivo ed efficiente dei problemi e dei rischi del commercio di derivati OTC (cfr. n. 1.1.1.2).
La Svizzera dispone di un importante mercato di derivati OTC, sul quale intervengono come controparti soprattutto le due grandi banche e su cui la maggior parte delle transazioni viene effettuata a livello transfrontaliero (cfr. n. 3.1.2). Se in Svizzera non vengono introdotti obblighi corrispondenti agli impegni del G20 per il commercio di derivati OTC, sul mercato dei derivati OTC continueranno a sussistere la mancanza di trasparenza, l’elevato rischio di inadempienza della controparte e l’ingente rischio operativo. Questo potrebbe pregiudicare non soltanto la tutela dei singoli partecipanti al mercato, ma anche la stabilità della piazza finanziaria svizzera. Considerando la connessione internazionale e le dimensioni del mercato svizzero di derivati OTC, inoltre, con il recepimento degli impegni del G20 la Svizzera può fornire un importante contributo alla stabilità del sistema finanziario globale. In tal modo si può anche impedire che gli offerenti, per sottostare a prescrizioni meno severe, trasferiscano in Svizzera tutte le loro transazioni con derivati, insieme ai rischi connessi (cfr. anche n. 3.4.2).
Competitività e accesso al mercato
Sebbene le raccomandazioni del FSB concernenti il commercio di derivati OTC non siano vincolanti ai sensi del diritto internazionale, in quanto membro del FSB la Svizzera è chiamata a recepirle. In caso di mancato recepimento, qualora a livello internazionale venissero attuati gli impegni del G20 e le pertinenti raccomandazioni del FSB, la Svizzera sarebbe vista come un’oasi normativa. Questo influirebbe negativamente sulla reputazione della piazza finanziaria svizzera, sulla sua competitività e, infine, sull’economia nazionale.