Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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Nell’ambito della regolazione delle borse si applica il principio dell’autoregolazione. Ad esempio, secondo l’articolo 4 LBVM, nell’ambito delle prescrizioni di legge, la borsa garantisce un’organizzazione d’esercizio, di amministrazione e di controllo adeguata alla sua attività. A tale scopo emana regolamenti che sottopone per approvazione alla FINMA. La stessa legge sulle borse menziona i seguenti obblighi essenziali delle borse:
– obbligo di emanare un regolamento per l’organizzazione del commercio (art. 5 cpv. 1 LBVM) e di un regolamento sull’ammissione dei valori mobiliari al commercio (art. 8 cpv. 1 LBVM);
– obbligo di tenere un giornale a titolo di registrazione cronologica di tutte le operazioni borsistiche e fuori borsa effettuate presso di esse o ad esse annunciate (art. 5 cpv. 2 LBVM);
– obbligo di pubblicazione delle indicazioni necessarie alla trasparenza del commercio di valori mobiliari (la cosiddetta «trasparenza del commercio»; art. 5 cpv. 3 LBVM);
– obbligo di sorveglianza del commercio (art. 6 LBVM);
– obbligo di istituire un’autorità indipendente di ricorso (art. 9 LBVM).
Ove lo scopo della legge lo giustifichi, il Consiglio federale può sottoporre interamente o parzialmente alla legge sulle borse istituzioni analoghe alle borse o rinunciare all’assoggettamento di determinate borse o istituzioni analoghe (art. 3 cpv. 4 LBVM). All’articolo 16 dell’ordinanza del 2 dicembre 199610 sulle borse (OBVM), tale competenza normativa è delegata alla FINMA. Analogo alla borsa, ai fini dell’articolo 3 LBVM, è un sistema di negoziazione che svolge interamente o parzialmente le funzioni di una borsa, senza adempierne tutti i requisiti.
Sistemi per la compensazione e la gestione di pagamenti e strumenti finanziari
Secondo l’articolo 19 capoverso 1 della legge del 3 ottobre 200311 sulla Banca nazionale (LBN) per proteggere la stabilità del sistema finanziario, la Banca nazionale sorveglia i sistemi per il conteggio e lo svolgimento dei pagamenti (sistemi di pagamento) o di operazioni con strumenti finanziari (sistemi di gestione delle operazioni su titoli). Tale formulazione include sistemi di pagamento, controparti centrali, sistemi di gestione delle operazioni su titoli e servizi centrali di custodia, ma non comprende i repertori di dati sulle negoziazioni e le piazze borsistiche.
Nella legge sulla banca nazionale, la sorveglianza del sistema da parte della BNS è regolata a tre livelli. In primo luogo, nell’ambito dell’obbligo di informazione statistica, la BNS può raccogliere presso tutti gli esercenti dei sistemi sopracitati dati sulla loro attività (art. 15 LBN). In secondo luogo, gli esercenti di sistemi di pagamento di elevato volume e di altri sistemi sono soggetti a un obbligo esteso di informazione e di collaborazione (art. 20 cpv. 1 LBN): su richiesta devono fornire alla BNS tutte le informazioni necessarie, metterle a disposizione la documentazione e consentirle di ispezionare gli impianti in loco. In terzo luogo, la BNS può imporre esigenze minime per l’esercizio di sistemi di pagamento o di gestione delle operazioni su titoli dai quali risultano rischi per la stabilità del sistema finanziario (art. 20 cpv. 2 LBN). La BNS ha rivisto, con effetto al 1° luglio 2013, le pertinenti disposi-
10 RS 954.11
11 RS 951.11