Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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zioni nell’ordinanza del 18 marzo 200412 sulla Banca nazionale (OBN). Tale revisione ha permesso di allineare parzialmente il quadro normativo svizzero per le infrastrutture del mercato finanziario ai PFMI. Con la revisione, inoltre, la BNS intendeva contribuire affinché il quadro normativo determinante per le controparti centrali della Svizzera fosse equivalente a quello dell’UE (cfr. n. 1.3.2).
Un’infrastruttura del mercato finanziario funzionante è di importanza decisiva non soltanto per la stabilità del sistema finanziario, ma anche per la protezione degli investitori e la competitività della piazza finanziaria svizzera. A tal fine, ai sensi della LBN, la FINMA può assoggettare singoli esercenti di infrastrutture del mercato finanziario alla legge federale dell’8 novembre 193413 sulle banche (LBCR) oppure alla legge sulle borse e rilasciare loro l’autorizzazione di operare come banche o commercianti di valori mobiliari (art. 1bis LBCR e art. 10bis LBVM). Tuttavia, la FINMA non è tenuta all’assoggettamento.
Il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione da parte della FINMA è che siano osservate in permanenza le condizioni di autorizzazione definite dalla legge sulle banche o dalla legge sulle borse, come pure l’obbligo esteso di informazione e le esigenze minime stabiliti dalla Banca nazionale (art. 1bis LBCR e art. 10bis LBVM). Tuttavia, poiché le condizioni di autorizzazione secondo la legge sulle banche e la legge sulle borse si riferiscono in particolare alle banche e alle borse, la FINMA può esentare singoli esercenti di sistemi di una infrastruttura del mercato finanziario ai sensi della LBN da determinate disposizioni della legge sulle banche o della legge sulle borse e ordinare inasprimenti (art. 1bis cpv. 3 LBCR e art. 10bis cpv. 3 LBVM).
1.1.2.2 Commercio di derivati OTC
La Svizzera non prevede norme in materia di vigilanza che tengano conto degli impegni del G20 concernenti il commercio di derivati OTC. Le transazioni con derivati OTC sono in linea di massima concluse individualmente tra le parti e in base alle disposizioni di diritto privato del Codice delle obbligazioni14. Per migliorare la certezza del diritto di norma si utilizzano contratti tipo standardizzati. A livello internazionale è importante a tal riguardo l’ISDA Master Agreement15; in Svizzera, invece, si applica in parte anche il contratto quadro per derivati OTC dell’ASB16.
1.1.3 Lacune della situazione giuridica attuale
1.1.3.1 Infrastrutture del mercato finanziario
Con la revisione dell’OBN, nell’ambito delle infrastrutture del mercato finanziario si è potuto compiere un parziale allineamento agli standard internazionali (cfr.
n. 1.1.2.1). Continuano comunque a sussistere lacune normative che potrebbero
12 RS 951.131
13 RS 952.0
14 Per la rappresentazione di una possibile relazione d’affari cfr. Geiger Peter, Der OTC- Handel mit Finanzderivaten aus rechtlicher Sicht, tesi di dottorato. Zurigo 1998, pag. 179 segg.
15 Contratto quadro dell’International Swaps & Derivatives Association (ISDA).
16 Contratto quadro per i derivati over the counter (OTC) emesso dall’Associazione Svizzera dei Banchieri.