Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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pregiudicare la stabilità e la funzionalità del sistema finanziario, la protezione degli investitori e la competitività della piazza finanziaria svizzera.

Stabilità e funzionalità del sistema finanziario e protezione degli investitori

Con riferimento all’evoluzione dei mercati finanziari, sotto molti aspetti l’attuale regolazione svizzera delle infrastrutture del mercato finanziario non è più adeguata. Anzitutto, il regime di autorizzazione per le infrastrutture svizzere del mercato finanziario non è soddisfacente. Ad esempio, oggi, nell’assoggettamento alla legge sulle borse di istituzioni analoghe alle borse è attribuita una grande discrezionalità alla FINMA. Se, da un lato, ne risulta il vantaggio che i moderni sistemi di negoziazione possono essere regolati in maniera flessibile e su misura, dall’altro, il disciplinamento sopracitato è problematico dal punto di vista della certezza e dell’uguaglianza del diritto. Inoltre, le attuali prescrizioni di trasparenza si rivelano troppo poco chiare e non più adeguate al bisogno di informazione del mercato.

Riguardo alle infrastrutture post-negoziazione (vale a dire le controparti centrali, gli enti di custodia centrali, i repertori di dati sulle negoziazioni e i sistemi di pagamento), mancano un obbligo generale di autorizzazione nonché condizioni di autorizzazione e obblighi di comportamento chiaramente definiti e orientati specificamente a queste infrastrutture. Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica manca anche un regime di gestione su misura volto al mantenimento dei processi operativi di rilevanza sistemica anche in situazioni di crisi. L’attuale regolamentazione, di conseguenza, non tiene adeguatamente conto dei rischi legati all’attività delle infrastrutture post-negoziazione per la stabilità del sistema finanziario, per i partecipanti diretti e anche per gli investitori. Mancano inoltre una regolazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e un regime di riconoscimento per le infrastrutture del mercato finanziario estere che desiderano fornire prestazioni di servizi in Svizzera.

A causa del ruolo, descritto al numero 1.1.1.1, che riveste il corretto funzionamento delle infrastrutture del mercato finanziario per il sistema finanziario, le lacune constatate compromettono, in linea generale, la stabilità del sistema finanziario svizzero, ma anche la stabilità del sistema finanziario internazionale, a causa della connessione dei mercati finanziari a livello internazionale. Inoltre, pregiudicano la protezione degli investitori (cfr. anche n. 3.3.1 e 3.4.1).

Competitività e accesso al mercato

I membri del CPSS e della IOSCO si sono impegnati a introdurre i PFMI nella propria giurisdizione entro la fine del 2012. In quanto membro del CPSS e della IOSCO, anche la Svizzera ne è interessata. Se, contrariamente agli altri membri, non recepisse i PFMI nella loro totalità, la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera ne risulterebbero danneggiate e, a causa della rilevanza dell’infrastruttura del mercato finanziario svizzero (cfr. n. 3.1.1), vi sarebbero ripercussioni negative sull’economica nazionale.

Occorre inoltre osservare che gli atti normativi dell’UE finalizzati al recepimento degli impegni del G20 per il commercio di derivati e dei PFMI contengono cosiddetti regimi dei Paesi terzi. Secondo tali regimi, l’accesso al mercato dell’UE da parte delle infrastrutture finanziarie svizzere implica una regolazione e una vigilanza dell’infrastruttura del mercato finanziario in Svizzera equivalenti a quelle previste