Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 128Fedlex · Rapporto esplicativo
ragioni di proporzionalità i piccoli istituti finanziari (piccole controparti finanziarie) possono essere escluse dall’obbligo di compensazione e in parte anche dall’obbligo di riduzione dei rischi, a patto che l’esclusione non pregiudichi l’auspicata equivalenza con l’UE.
Promozione della piazza economica attraverso la competitività e l’accesso ai
mercati
Nella maggior parte dei casi, le operazioni con derivati sono transfrontaliere, vale a dire concluse con controparti estere. Questa caratteristica è valida in particolare anche per la Svizzera. Le controparti degli attori svizzeri sono nella stragrande maggioranza dei casi domiciliate nell’UE. Le transazioni tra due controparti svizzere sono invece trascurabili. Considerato il gran numero di operazioni transfrontaliere con controparti dell’UE, in questo settore il sostanziale orientamento verso la normativa dell’UE è vantaggioso per la Svizzera. I partecipanti al mercato importanti per il commercio di derivati sono anch’essi del parere che in materia di disciplinamento dei derivati la Svizzera non debba puntare a uno «Swiss Finish», ma debba invece ispirarsi ai principali spazi economici/mercati di derivati.
Il regolamento EMIR istituisce cosiddetti regimi dei Paesi terzi che in alcuni ambiti presuppongono, per la concessione di pari condizioni di concorrenza o dell’accesso al mercato, l’esistenza di una normativa equivalente nel Paese terzo in questione (cfr. il commento nel n. 1.3.2 Diritto comparato Regolamento EMIR). In materia di derivati, se manca l’equivalenza, le operazioni transfrontaliere interne al gruppo effettuate da partecipanti al mercato svizzeri con controparti dell’UE sono assoggettate all’obbligo di compensazione e agli obblighi in materia di margini125 previsti dal regolamento EMIR. I costi stimati di un obbligo di compensazione per queste operazioni interne al gruppo si stimano nell’ordine di qualche centinaio di milioni l’anno. Una regolamentazione equivalente a quella dell’UE consente di evitare questi costi. Consente inoltre di garantire che i partecipanti al mercato svizzeri non subiscano svantaggi concorrenziali rispetto ai loro concorrenti dell’UE, poiché questi ultimi non devono compensare per il tramite di una controparte centrale le loro operazioni interne al gruppo. Una simile situazione provocherebbe una delocalizzazione delle operazioni su altre piazze finanziarie, avrebbe un effetto penalizzante sugli introiti delle banche e causerebbe la perdita di posti di lavoro. Con la LInfFin si intende introdurre una normativa equivalente a quella dell’UE per impedire l’insorgere dei suddetti considerevoli svantaggi a livello di accesso al mercato.
I benefici derivanti da una normativa armonizzata con gli standard vigenti a livello internazionale ed equivalente alla legislazione dell’UE per quanto riguarda l’accesso transfrontaliero al mercato e da un rafforzamento della competitività della piazza economica non sono stati considerati negli studi summenzionati (del FMI e della BRI). Ma per la Svizzera sono proprio questi i fattori importanti e che incidono positivamente sul risultato finale.
125 Anche nell’UE, gli standard tecnici relativi agli obblighi in materia di margini entreranno in vigore verosimilmente soltanto nel 2015, ragion per cui in questo ambito non è previsto un periodo transitorio.