Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 48 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 9Fedlex · Rapporto sui risultati

Competenza

La competenza delle autorità fiscali per l’istruzione e il giudizio di tutti i reati fiscali, fatto salvo il rinvio a giudizio con trasmissione degli atti a un tribunale in caso di pene detentive o su richiesta dell’imputato, è approvata da 12 Cantoni, dalla CDCF e dall’USS. Sette Cantoni, il PPD ed economiesuisse respingono la proposta e propongono un’altra regolamentazione (sette Cantoni, economiesuisse) o il mantenimento della regolamentazione vigente (PPD).

Disposizioni procedurali

L’applicazione del diritto penale amministrativo per i procedimenti penali fiscali viene accolta da dieci Cantoni, dalla CDCF, da I Verdi e dalla StSK. Un Cantone e nove organizzazioni respingono questa proposta. Uno dei motivi addotti è che il diritto penale amministrativo è obsoleto e presenta diverse lacune. Inoltre, non esisterebbe una procedura uniforme, dato che in caso di rinvio a giudizio con trasmissione degli atti a un tribunale verrebbe applicato il codice di procedura penale.

Mezzi d’indagine

11 Cantoni, la CDCF, la StSK, l’UCS e tre organizzazioni approvano l’ampliamento delle possibilità d’inchiesta senza carattere coattivo nel caso di un sospetto di reato fiscale. Un Cantone e nove organizzazioni respingono la proposta, in particolare con la motivazione che il diritto procedurale vigente offre strumenti sufficienti. La proposta minerebbe il rapporto di fiducia tra le autorità fiscali e i contribuenti.

La possibilità che tutte le autorità fiscali dispongano di provvedimenti coattivi nei limiti del principio di proporzionalità è accolta positivamente da tre Cantoni. Il PLR, il PEV e l’OAD-FCT sono favorevoli a un’ammissione di questi provvedimenti limitata alle gravi infrazioni fiscali, mentre l’UDC e otto organizzazioni li respingono in maniera generale ed espressamente.

Accesso a dati presso le banche

In linea di principio, 16 Cantoni, la CDCF, il PBD, il PEV, l’USS, SIC Svizzera e la StSK approvano la proposta secondo cui nei procedimenti penali fiscali le autorità fiscali possono richiedere informazioni direttamente alle banche. L’UDC, il PPD e l’ASB respingono la proposta. Il Cantone di Uri e il PLR vogliono permettere l’accesso dei dati presso le banche soltanto per la sottrazione intenzionale e ripetuta di importanti somme d’imposta.

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione ritiene che l’autorizzazione prevista da parte del direttore dell’amministrazione cantonale delle contribuzioni sia insufficiente e propone un’altra autorità di autorizzazione.