Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 48 pagine
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1 Situazione iniziale
1.1 Procedura di consultazione
Il 29 maggio 2013 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di effettuare una consultazione presso i Cantoni, i partiti politici e le associazioni mantello dell’economia relativa all’unificazione del diritto penale fiscale.
La procedura di consultazione ha avuto inizio il 29 maggio 2013 ed è terminata il 30 settembre 2013.
1.2 Contenuto del progetto posto in consultazione
Per poter essere attuato il diritto tributario necessita della tutela del diritto penale fiscale. È parte del diritto penale criminale. Per questo motivo le procedure per il perseguimento di infrazioni alle leggi fiscali devono essere impostate sulla base di principi di procedura penale e il giudizio deve soddisfare i principi generali del diritto penale. Queste procedure e questi principi non sono attuati in modo uniforme e coerente nella legislazione penale fiscale vigente concernente le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta preventiva e le tasse di bollo. Un fatto che realizza diverse fattispecie penali fiscali viene pertanto perseguito e giudicato da diverse autorità competenti secondo procedure in parte differenti.
Il progetto posto in consultazione persegue pertanto due obiettivi principali: da un lato, le stesse disposizioni procedurali dovrebbero essere applicate a tutti i procedimenti penali fiscali e, dall’altro, il giudizio del fatto dovrebbe avvenire indipendentemente dall’imposta interessata, secondo fattispecie penali e principi di diritto penale definiti in modo possibilmente uniforme. In tal modo viene garantito un accertamento di reati fiscali equo, efficiente ed effettivo che allo stesso tempo permette di evitare pene eccessive.
Il progetto posto in consultazione si prefigge essenzialmente di modificare la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11), la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.11), la legge federale del 12 giugno 1990 concernente l’imposta sul valore aggiunto (legge sull’IVA, LIVA; RS 641.20), la legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21) e la legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10). In ambito di imposte dirette, il progetto comporta un’estensione sostanziale dei provvedimenti d’inchiesta per le autorità fiscali cantonali nei procedimenti penali fiscali. Ciò include anche la richiesta di informazioni presso banche, qualora sussista un sospetto di reato fiscale. Tale richiesta necessita tuttavia dell’autorizzazione del capo dell’amministrazione cantonale delle contribuzioni.
Il progetto posto in consultazione richiede inoltre adeguamenti della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) e della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale; RS 351.1).
1.3 Partecipanti alla consultazione
L’elenco dei destinatari della consultazione figura nell’allegato. Complessivamente sono pervenuti 692 pareri materiali:
i governi di tutti i Cantoni come pure la CDCF e la CDDGP;
2 Senza i sei pareri formulati da autorità dei Cantoni GE e TI e che questi ultimi hanno allegato ai propri pareri (cfr. n.1.4).