Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 47 pagine
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Rapporto sulla procedura di consultazione sul complemento alla legge forestale Pagina 31
rebbero troppo modesti se paragonati alla promozione della biodiversità. L’articolo 38 va perciò adeguato come segue:
1
La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma aiuti finanziari globali per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica naturale della foresta, in particolare per:
a. la creazione, (omettere «la creazione», dunque lasciare come finora) la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali della foresta importanti dal profilo ecologico;
b. i provvedimenti intesi a promuovere la diversità delle specie e la diversità genetica nella foresta;
c. la cura dei giovani popolamenti
e. Abrogata
2
Abrogato
Il GPGFP critica le modifiche in quanto operazione di cosmesi.
Secondo la TF WHE le modifiche sono in contraddizione con una gestione forestale integrale, sostenibile. Le superfici di bosco effettivamente gestite in Svizzera sono piccole se paragonate alla superficie forestale complessiva. Inoltre, singole specie vegetali, biotopi ecc. sono già oggi molto ben protetti. La chiusura forzata di intere superfici forestali proprio nell’Altipiano è perciò assolutamente inutile. I contributi alla cura dei giovani popolamenti non dovrebbero avvenire unilateralmente con l’obiettivo dell’adattamento ai cambiamenti climatici, bensì dovrebbero venire assegnati pergarantire tutte le funzioni della foresta, anche con l’obiettivo di miglioramento della base di materie prime.
Il BWB chiede che venga mantenuto l’articolo 38 capoverso 1 lettera e. L’intenzione è incongruente rispetto all’adattamento ai cambiamenti climatici.
Anche l’ANF critica che la cura dei giovani popolamenti non può essere stralciato dall’articolo.
Art. 38a Economia forestale
bis
Rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. b , nonché cpv. 2 lett. a
Gestione forestale
1 La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività della gestione forestale sostenibile, in particolare per:
bis
b . la promozione della formazione professionale degli operai forestali;
2 La Confederazione accorda aiuti finanziari per:
bis
a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a−b e d: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni;
La grande maggioranza dei Cantoni e la CDFo reputano che le modifiche degli articoli 38, 38a, 38b e 39 non siano necessarie. In tale proposito, si tratta di modifiche nei sussidi alla diversità biologica, all’economia forestale e alla formazione professionale, che non sono necessarie per l’attuazione della Politica forestale 2020. Già secondo il diritto vigente, provvedimenti in tal senso sono parte del mandato fondamentale per una conservazione e una gestione sostenibili delle foreste. Questi adeguamenti vanno stralciati per questa fase.
Il Cantone ZH rinvia al fatto che gli sforzi fatti finora per la promozione delle migliori strutture d’esercizio possibili e la vendita di legno congiunta nell’ambito di accordi di programma NFA nel Cantone stesso sono inferiori alle aspettative, mentre la costituzione di corporazioni (di boschi privati) promette risultati migliori, per cui questi provvedimenti vanno promossi finanziariamente. Il Cantone constata che la Svizzera ha riserve di legname più elevate rispetto al resto d’Europa. Per ragioni di politica energetica e climatica e per garantire durevolmente le funzioni della foresta, l’aumento dell’utilizzazione della materia prima indigena legno è giustamente uno degli obiettivi della Politica forestale 2020. Un presupposto assolutamente necessario per potere effettivamente raggiungere l’obiettivo, sono impianti di raccordo sottoposti a una sufficiente manutenzione. La conservazione degli impianti è messa in discussione se la Confederazione non è in grado di offrire aiuti finanziari adeguati. Il Cantone ZH chiede perciò le seguenti integrazioni all’articolo 38a capoverso 1: