Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/14: Archeologia e paleontologia nell'ambito della costruzione delle strade nazionali: modifica dell'OUMin e integrazione dell'OSN · 6 pagine
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Articolo 12 capoverso 1 lettera n OSN
Con questa integrazione si garantisce che i piani di protezione e scavo per i luoghi in cui sono stati rinvenuti reperti archeologici e paleontologici facciano parte del progetto esecutivo per le strade nazionali e siano approvati nel suo contesto non appena risultino necessari.
2. Istruzioni archeologia/paleontologia dell’USTRA Disposizioni generali (art. 1 – 4)
Le istruzioni fanno riferimento soprattutto all’articolo 7a OSN. Si applicano alla costruzione di nuovi impianti, alla sistemazione di quelli esistenti e, per analogia, anche al completamento della rete.
Le istruzioni sottolineano volutamente che la ricerca di testimonianze archeologiche e paleontologiche e il trattamento di reperti sono oggetto della procedura ordinaria di pianificazione per la costruzione di strade nazionali. Le questioni archeologiche e paleontologiche che dovessero emergere vanno trattate soprattutto nell’ambito degli esami di impatto ambientale relativi alle varie fasi del piano di sistemazione e progettazione, indicando dove devono essere eseguiti gli scavi o le altre misure di protezione se i reperti, conosciuti o presunti che siano, non possono essere mantenuti intatti.
I reperti rinvenuti casualmente possono essere trattati senza che sia necessaria un’autorizzazione nell’ambito del progetto esecutivo. Se non è possibile stipulare una convenzione sulle prestazioni per il loro trattamento, il DATEC è autorizzato a emanare le necessarie decisioni.
Gli scavi devono limitarsi alle aree permanentemente o temporaneamente necessarie per la costruzione di strade nazionali, devono essere eseguiti secondo le più aggiornate conoscenze scientifiche e presentati in un rapporto scientifico (relazione finale).
Tutti i lavori che esulano da quanto descritto non fanno invece parte del progetto di costruzione di strade nazionali. Questo vale anche per l’eventuale conservazione a lungo termine, la custodia o la presentazione dei reperti.
Organizzazione (art. 5 e 6)
Finora l’USTRA non disponeva di competenze archeologiche proprie. La commissione di vigilanza AAZN, istituita nel 1961, è riuscita a colmare in parte queste lacune sul piano specialistico. Anche per via della sua composizione (soprattutto rappresentanti dei servizi archeologici cantonali), la commissione non è però idonea a svolgere funzioni di vigilanza. Per questo l’AAZN va abolita e sostituita con un servizio specializzato archeologia/paleontologia integrato nella struttura organizzativa dell’USTRA. Il servizio specializzato tratta tutte le questioni archeologiche nella rispettiva fase di progettazione ed esecuzione. A tal fine può ricorrere ad altri esperti.
Il servizio specializzato dell’USTRA non assumerà né sostituirà compiti e competenze spettanti ad altri Uffici o commissioni federali. Nell’ambito della procedura di approvazione dei piani, ad esempio, continuerà a essere consultato l’Ufficio federale della cultura (UFC), conformemente all’articolo 62a LOGA.
Il programma degli scavi, per cui sono competenti i Cantoni, non è regolamentato nel quadro della decisione di approvazione dei piani. Nella misura in cui gli scavi sono finanziati dalla Confederazione, di norma l’USTRA stipula con i servizi cantonali competenti una convenzione sulle prestazioni, che tra l’altro deve prevedere un «reporting» dettagliato e permettere un controllo efficace dei costi.
Questo vale anche per i reperti rinvenuti casualmente che devono essere trattati e per i quali non si sono potute approvare misure nell’ambito del progetto esecutivo. Fa parte dei compiti del servizio specializzato preparare l’emanazione delle decisioni da adottare secondo l’articolo 7a capoverso 5 OSN quando non si riesce a stipulare una convenzione sulle prestazioni relativa all’esecuzione di lavori ordinari di scavo o al trattamento di reperti rinvenuti casualmente.