Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/14: Archeologia e paleontologia nell'ambito della costruzione delle strade nazionali: modifica dell'OUMin e integrazione dell'OSN · 6 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Va attribuita particolare importanza al rapporto tra l’USTRA (servizio specializzato) e i servizi cantonali. La direttiva presuppone una (indispensabile) stretta collaborazione con i servizi cantonali. Ciò vale per tutte le fasi di progettazione, ma soprattutto per la fase di costruzione ed esecuzione. In questo contesto non va messo in discussione il diritto relativo agli scavi scientifici esistente in alcuni Cantoni. Con le istruzioni si mira piuttosto a garantire un’intensa cooperazione con i Cantoni.

Progettazione (art. 7 – 11)

Queste disposizioni disciplinano in dettaglio i compiti del servizio specializzato durante le fasi del piano di sistemazione e progettazione. La base legale è costituita dalle fasi della pianificazione integrate nella legislazione sulle strade nazionali.

Tenendo particolarmente conto della collaborazione con i servizi cantonali, vengono stabiliti i compiti del servizio specializzato per le singole fasi del piano di sistemazione e progettazione. I rapporti concernenti l’impatto ambientale, che devono essere redatti per le singole fasi di pianificazione, e i relativi esami fungono da punto di riferimento formale per i lavori da eseguire.

Esecuzione (art. 12 – 16)

Le convenzioni sulle prestazioni costituiscono la base per l’esecuzione dei lavori di scavo, sempre che non risulti necessario emanare una decisione. Le convenzioni disciplinano l’organizzazione degli scavi, indicando la direzione degli scavi e i responsabili per la loro valutazione. Sono oggetto delle convenzioni anche la procedura (istituzionalizzata) di rapporto e il controllo dei costi.

In caso di rinvenimento casuale di reperti archeologici, la convenzione sulle prestazioni sostituisce di norma anche l’autorizzazione dei lavori di scavo nell’ambito del progetto esecutivo. Per il resto, la direttiva definisce il limite temporale dei lavori sul campo e di scavo, fissa le modalità per la loro valutazione e stabilisce i criteri per il rimborso del conto finale per gli scavi e l'indagine.

Disposizioni finali (art. 17 e 18)

Con l’approvazione della relazione relativa agli scavi da parte del servizio specializzato si conclude formalmente l’adempimento dei compiti dell’USTRA nell’ambito della costruzione di strade nazionali.