Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/14: Archeologia e paleontologia nell'ambito della costruzione delle strade nazionali: modifica dell'OUMin e integrazione dell'OSN · 6 pagine

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B. Commento ai singoli articoli

1. Ordinanze Articolo 3 OUMin

Rispetto alla normativa precedente, la disposizione rinuncia a stabilire materialmente una distinzione tra i compiti della Confederazione e quelli dei Cantoni. In tal modo tiene conto del fatto che una delimitazione adeguata di tali compiti richiede una ponderazione degli interessi, che va effettuata nel singolo caso sulla base delle circostanze concrete.

Sebbene l’archeologia e la paleontologia siano in primo piano, l’articolo si riferisce ai compiti di protezione della natura e del paesaggio, a precisazione dell’articolo 28 LUMin. In tal modo si garantisce che anche altre eventuali spese per l’adempimento dei compiti connessi alla costruzione di strade nazionali (p. es. quelle relative alla protezione del paesaggio o dei monumenti) siano considerate come costi di costruzione e sistemazione e vengano di conseguenza computate nei costi di progetto.

Articolo 7a OSN

I capoversi 1 e 2 stabiliscono che i compiti della Confederazione per la protezione di beni secondo l’articolo 3 LPN vanno espletati nell’ambito della procedura ordinaria di approvazione della pianificazione (rapporto concernente l’impatto sull’ambiente ecc.). Di norma le misure per l’adempimento dei compiti della Confederazione sono approvate con il progetto esecutivo.

Le misure edilizie (p. es. la realizzazione di un ponte per proteggere i reperti archeologici) sono poi attuate nell’ambito del progetto. L’USTRA, in quanto committente della costruzione, è responsabile di questo compito e se ne assume tutti i costi.

Tuttavia, nella misura in cui per l’attuazione delle misure invece della Confederazione è competente il Cantone (come p. es. per gli scavi archeologici), i costi sono inizialmente a carico di quest’ultimo. Ovviamente, in virtù delle sue originarie competenze esclusive in questo ambito e a prescindere dagli obblighi della Confederazione secondo l’articolo 3 LPN, il Cantone è libero di decidere quali eventuali ulteriori misure e lavori intende ordinare e attuare in concreto.

La partecipazione ai costi da parte della Confederazione si limita, però, alle misure e alle spese necessarie per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 3 LPN. Su questa base il DATEC, in quanto autorità che approva la pianificazione, stabilisce la partecipazione della Confederazione ai costi dei Cantoni.

Capoverso 3: una volta approvato il progetto, le modalità di attuazione e la partecipazione definitiva ai costi da parte della Confederazione vanno stabilite nell’ambito di una convenzione sulle prestazioni tra il Cantone competente e l’USTRA.

Capoverso 4: se durante l’esecuzione dei lavori si rendono necessarie misure non previste, che quindi non potevano essere preventivate e tenute in considerazione nella procedura di approvazione del progetto (p. es. in caso di reperti archeologici rinvenuti casualmente), la loro attuazione e la partecipazione ai costi da parte della Confederazione vanno essenzialmente stabilite in una convenzione sulle prestazioni tra il Cantone competente e l’USTRA.

Il capoverso 5 disciplina il caso in cui non venga stipulata una convenzione sulle prestazioni. In tali circostanze il DATEC emana una decisione (impugnabile), che stabilisce la partecipazione della Confederazione ai costi del Cantone competente.

I lavori devono essere obbligatoriamente coordinati con i lavori di costruzione eventualmente già in corso. Il capoverso 6 attribuisce all’USTRA la competenza per il coordinamento.