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Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 56 pagine

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Art. 36 Consulenza in materia di protezione dei dati

1Il consulente per la protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) contribuisce a far rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati. Coordina l’esecuzione dei compiti di cui al capoverso 2 con gli uffici coinvolti.

2I consulenti per la protezione dei dati degli uffici coinvolti, ciascuno nel proprio settore, si occupano di:

a. informare le persone che trattano i dati;

b. istruire queste persone;

c. effettuare i controlli necessari;

d. colmare tempestivamente le lacune;

e. comunicare al consulente per la protezione dei dati del DFGP le esigenze in materia di coordinamento.

Art. 37 Vigilanza sul trattamento dei dati

1Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’IFPDT collaborano nell’ambito delle rispettive competenze e coordinano la vigilanza sul trattamento dei dati personali.

2Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest’ultimo funge da referente nazionale.

3È l’autorità nazionale ai sensi dell’articolo 41 paragrafo 1 del regolamento VIS CE38 e dell’articolo 8 paragrafo 5 e dell’articolo 11 della decisione VIS UE39. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 38 Abrogazione del diritto vigente

L’ordinanza del 6 luglio 201140 sul sistema centrale d’informazione visti è abrogata.

Art. 39 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è retta nell’allegato 4

Art. 40 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... gennaio 2014.

38 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.

39 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 21 cpv. 1.

40 RU 2011 3861