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Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 56 pagine
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Art. 24 VIS Mail
Le autorità federali e cantonali competenti in materia di visti, nonché le autorità comunali cui tali competenze sono state delegate, possono utilizzare VIS Mail per comunicare i tipi d’informazione seguenti:
a. i messaggi connessi alla cooperazione consolare concernenti la domanda di visto nonché i messaggi relativi alle domande di trasmissione di documenti legati alla domanda di visto o di copie elettroniche di tali documenti secondo l’articolo 16 paragrafo 3 del regolamento VIS CE30;
b. i messaggi relativi a dati inesatti figuranti nel C-VIS secondo l’articolo 24 paragrafo 2 del regolamento VIS CE;
c. l’informazione, secondo l’articolo 25 paragrafo 2 del regolamento VIS CE, che un richiedente ha acquisito la cittadinanza di uno Stato Schengen.
Capitolo 5: Protezione dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza
Sezione 1: Trattamento dei dati
Art. 25 Principio del trattamento
Soltanto le autorità svizzere sono abilitate a modificare i dati che hanno trasmesso al al C-VIS.
Art. 26 Conservazione dei dati in ORBIS
1I dati del sistema ORBIS sono conservati al massimo cinque anni.
2Il termine inizia a decorrere:
a. dalla data di scadenza del visto in caso di rilascio di un visto;
b. dalla nuova data di scadenza del visto in caso di proroga di un visto;
c. dalla data in cui il fascicolo di una domanda è creato ORBIS in caso di ritiro, chiusura o interruzione della domanda;
d. dalla data della decisione dell’autorità incaricata dei visti in caso di rifiuto, annullamento o revoca di un visto.
Art. 27 Cancellazione dei dati
1Se una persona acquista la cittadinanza svizzera:
a. le autorità competenti in materia di visti cancellano senza indugio in ORBIS il fascicolo della domanda della persona interessata e i legami con i fascicoli
30 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.