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Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 56 pagine

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b. cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita;

c. tipo e numero del documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato, data di rilascio e data di scadenza;

d. indirizzo del domicilio del richiedente;

e. per i minori, cognome e nome dei detentori dell’autorità parentale o del tutore legale.

3I dati di ORBIS che non sono trasferiti nel C-VIS possono essere comunicati in un caso individuale secondo le condizioni definite all’articolo 105 LStr.

Sezione 2: Diritti delle persone interessate

Art. 31 Diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati

1Chiunque fa valere il proprio diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati registrati in ORBIS o nel C-VIS deve dimostrare la propria identità e presentare una domanda scritta all’UFM.

2L’UFM tratta la domanda di diritto d’accesso d’intesa con l’autorità che ha registrato i dati in ORBIS o con lo Stato che ha trasferito i dati nel C-VIS.

3Registra tutte le domande di diritto d’accesso.

4Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica e cancellazione di dati del C-VIS che non sono stati registrati da un’autorità svizzera, l’UFM deve mettersi i contatto entro 14 giorni con lo Stato che ha registrato i dati e trasmettergli la domanda. L’UFM informa l’interessato della trasmissione della domanda.

5Tratta senza indugio le domande d’accesso, di rettifica o di cancellazione.

6Conferma per scritto e senza indugio all’interessato tutte le rettifiche o cancellazioni di dati. Se non è disposto a rettificare o cancellare i dati, indica per quali motivi.

Art. 32 Obbligo d’informare

1Al momento di rilevare i dati biometrici e personali del richiedente, questi è informato per scritto:

a. dell’identità del detentore della collezione;

b. delle finalità del trattamento dei dati in ORBIS e nel C-VIS;

c. delle categorie di destinatari dei dati;

d. della durata di conservazione dei dati in ORBIS e nel C-VIS;

e. del carattere obbligatorio della registrazione dei dati per l’esame della domanda;

f. dell’esistenza del diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati, delle procedure da seguire per esercitare tali diritti, delle coordinate dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).