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Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 56 pagine
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2La persona fisica o giuridica che rivolge un invito al richiedente il visto o che assumerà presumibilmente le sue spese di sussistenza durante il soggiorno riceve parimenti le informazioni di cui al capoverso 1.
Art. 33 Risarcimento danni
La responsabilità in caso di danni legati alla gestione di ORBIS è retta dalla legge del 14 marzo 195834 sulla responsabilità, in particolare, dagli articoli 19a-19c che si applicano per analogia.
Sezione 3: Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati
Art. 34 Sicurezza dei dati
La sicurezza dei dati è retta da:
a. l’ordinanza del 14 giugno 199335 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD);
b. il capitolo dell’ordinanza del 26 settembre 200336 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF) dedicato alla sicurezza informatica;
c. le Istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione (CIC) del 27 settembre 200437 sulla sicurezza informatica nell’Amministrazione federale.
Art. 35 Statistiche
1Nella misura in cui sia necessario per adempiere i suoi compiti legali e in
collaborazione con l’Ufficio federale di statistica, l’UFM allestisce statistiche
periodiche sulla base dei dati contenuti in ORBIS.
2L’UFM pubblica le statistiche più importanti.
3Su richiesta, può mettere a disposizione di autorità nonché di persone private od organizzazioni i dati statistici complementari di cui necessitano.
4In collaborazione con l’Ufficio federale di statistica può parimenti effettuare statistiche concernenti il C-VIS. Gli accessi a tal fine sono retti dall’allegato 3.
5In nessun caso le statistiche devono consentire di trarre conclusioni nei confronti degli interessati.
34RS 170.32
35RS 235.11
36 RS 172.010.58
37 Scaricabili sotto: http://www.isb.admin.ch/themen/sicherheit/00150/00836/index.html?lang=it