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Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 56 pagine

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del coniuge o dei figli, oppure del gruppo con cui ha viaggiato, purché i dati relativi alla domanda siano stati registrati dalle autorità svizzere;

b. l’UFM informa senza indugio lo o gli Stati Schengen che hanno registrato i dati relativi al visto.

2Le autorità competenti in materia di cittadinanza sono tenute a informare l’UFM (Sezione Basi visti) di tutte le naturalizzazioni.

3Se il rifiuto del visto è annullato dall’autorità di ricorso competente, i dati relativi al rifiuto del rilascio sono cancellati in ORBIS dall’autorità che ha rifiutato il visto non appena la decisione di annullamento è definitiva.

Art. 28 Qualità dei dati

1In presenza di elementi che indichino che i dati del C-VIS registrati dalle autorità svizzere o i dati del sistema ORBIS sono inesatti o incompleti o non sono stati trattati conformemente al diritto, l’UFM è informato immediatamente per scritto.

2L’UFM adotta immediatamente le misure necessarie.

Art. 29 Conservazione dei dati provenienti dal C-VIS

1Se necessario in un caso individuale, taluni dati del C-VIS possono essere conservati nel SIMIC, in ORBIS, nel sistema d’informazione RUMACA del Corpo delle guardie di confine o in un sistema d’informazione analogo delle polizie cantonali, per una durata limitata al trattamento del caso in esame, conformemente all’articolo 30 del regolamento VIS CE31.

2Le autorità di cui agli articoli 17 e 18 sono tenute a distruggere immediatamente i dati che hanno ottenuto dalla CO fedpol, a meno che siano necessari ai fini della decisione VIS UE32. I dati sono distrutti non appena cessano di essere utili.

3L’utilizzo di dati non conforme ai capoversi 1 e 2 costituisce un utilizzo fraudolento di dati ai sensi dell’articolo 120d LStr.

Art. 30 Comunicazione di dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali

1I dati trattati nel C-VIS non possono essere comunicati a uno Stato terzo né a un’organizzazione internazionale.

2In un caso individuale, i dati seguenti del C-VIS relativi a una persona possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un’organizzazione internazionale ai sensi dell’allegato del regolamento VIS CE33 per dimostrare l’identità di un cittadino di uno Stato terzo, anche ai fini del ritorno, se sono adempite le condizioni dell’articolo 31 del regolamento VIS CE:

a. nome, cognome, cognome di nascita, sesso nonché data, luogo e Paese di nascita;

31 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.

32 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 21 cpv. 1.

33 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.