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Consultazione 2012/153: Ordinanza svizzera sul sistema d'informazione centrale visti (C-VIS) e sul sistema nazionale visti (ORBIS) · 56 pagine

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determinare lo Stato Dublino responsabile per l’esame di una domanda d’asilo,

3. l’Ambito direzionale Asilo e ritorno: in vista dell’esame delle domande d’asilo in merito alle quali la Svizzera è chiamata a decidere,

4. il Servizio Statistiche: per effettuare le statistiche sui visti conformemente all’articolo 17 del regolamento VIS CE14;

b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per emanare visti eccezionali;

c. le rappresentanze svizzere all’estero e la missione svizzera presso l’ONU a Ginevra: per procedere all’esame delle domande di visto;

d. il Segretariato di Stato, la Direzione consolare e la Direzione politica del DFAE: per l’esame delle richieste di visto nella sfera di competenze del DFAE;

e. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia competenti:

1. per effettuare il controllo alle frontiere esterne dello spazio Schengen e sul territorio svizzero,

2. per procedere alla verifica dell’identità del detentore del visto, esaminare l’autenticità del visto o verificare se sono adempite le condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero,

3. per identificare le persone non detentrici di un visto che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero;

f. le autorità migratorie cantonali e i Comuni ai quali i Cantoni hanno delegato le loro competenze: per svolgere i loro compiti in materia di visti.

2In qualità di punto d’accesso centrale, la Centrale operativa di fedpol (CO fedpol) può consultare in rete i dati del C-VIS (art. 20).

3I diritti di consultazione sono retti dall’allegato 3.

Sezione 2: Categorie di dati da utilizzare per consultare il C-VIS ed entità degli accessi

Art. 12 Consultazione ai fini dell’esame delle domande di visto e

dell’emanazione delle decisioni

1La consultazione del C-VIS ai fini dell’esame delle domande di visto e delle relative decisioni è effettuata conformemente all’articolo 15 paragrafo 2 del regolamento VIS CE15, in base a uno o più dei dati seguenti:

a. numero della domanda;

14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.

15 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. b.