Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/156: 03.445 Iv.pa. La formazione di apprendisti come criterio per l'aggiudicazione di appalti pubblici · 14 pagine

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considerazione di formazioni in collaborazione con più imprese). Inoltre, rimane irrisolta la questione riguardante la ponderazione ammessa del criterio e spetta alla giurisprudenza fornire una risposta. Un’importante incertezza del diritto sussiste anche nei confronti degli offerenti esteri provenienti da Paesi senza un sistema duale della formazione professionale, poiché non è chiaro quali forme di formazione estere dovrebbero essere considerati equivalenti alla formazione di apprendisti svizzera (ad es. praticantato). Non è prevedibile in che modo le disposizioni si ripercuoterebbero sulla qualità dei nuovi posti di tirocinio e se in questo modo verrebbero creati posti di tirocinio di bassa qualità.

i) La formazione di apprendisti come criterio

AR, UR, PLR, IGS, swico, swissmem, usic ritengono il criterio della formazione di apprendisti estraneo all’aggiudicazione. AR, UR, PLR, UPS, WEKO e ZHK temono inoltre che con l’introduzione di questo criterio si costituirebbe un precedente che darebbe seguito all’introduzione di ulteriori criteri estranei al diritto sugli appalti pubblici.

j) Onere per la verifica dei posti di tirocinio esistenti

PLR, ASTAG e swissmem credono che verificare se i posti di formazione indicati da un offerente corrispondono al criterio di tirocinio, comporterebbe una burocrazia volta al controllo e un onere amministrativo non giustificabile sia da parte delle imprese sia dai servizi d’acquisto. Per questo motivo, WEKO, ASTAG e UR temono un aumento di pretto degli acquisti pubblici. ASTAG prevede invece una limitazione della libertà economica delle imprese.

3.3.2 Proposte in caso di accettazione dell’avamprogetto

Nel caso in cui, nonostante le obiezioni fondamentali, una modifica dovrebbe essere proseguita, secondo economiesuisse occorrerebbe come minimo estendere il criterio a tutti i tipi di posti di formazione e non solo quelli della formazione professionale di base. Inoltre, dovrebbe essere chiarito che la messa a disposizione di posti di formazione è sufficiente affinché si tenga conto del fatto che spesso mancano gli interessati qualificati per i posti di formazione. Infine, questo criterio dovrebbe essere considerato in modo subordinato.

WEKO chiede che, nel caso in cui dovesse essere accettato l’avamprogetto, il criterio degli apprendisti venga limitato agli acquisti che dipendono da una professione riconosciuta della formazione professionale di base.

3.3.3 Proposte supplementari sull’avamprogetto

ZG esige il rafforzamento del sistema di formazione duale nel quadro dell’iniziativa avviata «carenza di personale specializzato».

3.4 Altri pareri

3.4.1 Altri argomenti

AI, GR e UDC non sono né favorevoli né sfavorevole all’avamprogetto. GR e UDC temono la penalizzazione degli esercizi che non formano alcuni o solo pochi apprendisti. GR mette in inoltre guardia sul rischio di penalizzare le imprese estere.

AI è del parere che gli svantaggi della modifica di legge sarebbero accettabili a causa della mancanza di effetto diretto nei confronti dei Cantoni. La debole ponderazione potrebbe avere effetti solo se due offerte fossero praticamente uguali. L’obiettivo del progetto viene già attuato dalle disposizioni cantonali dell’OAPub. Attualmente non esiste alcuna mancanza di posti di apprendistato.