Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/156: 03.445 Iv.pa. La formazione di apprendisti come criterio per l'aggiudicazione di appalti pubblici · 14 pagine
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l’articolo 27 capoverso 3 OAPub all’«offerente svizzero». Anche i tribunali amministrativi cantonali si fondavano sulla non applicabilità del criterio (cantonale) degli apprendisti in caso in cui sono coinvolti Stati che non conoscono una formazione di tirocinio equivalente.
swissmem sottolinea il fatto che le filiali estere in Svizzera spesso non hanno formato apprendisti in quanto non sono familiari con il vigente sistema di formazione professionale o non possono aumentare il personale impiegato degli apprendisti. La formazione di persone necessiterebbe più di un’unica unità amministrativa in Svizzera, ad esempio un luogo di produzione.
e) Discriminazione di offerenti svizzeri
ZG, swissmem e WEKO temono degli svantaggi subiti dagli offerenti svizzeri (soprattutto imprese e start-up), perché le «forme equivalenti di formazione» (ad es. posti di praticantato) delle imprese estere non soddisferebbero le severe direttive della LFPr. swissmem e ZG partono dal principio che l’onere e i costi delle imprese estere per assistere i praticanti non sarebbero elevati come quelli degli esercizi svizzeri per i posti di tirocinio.
f) Esercizi che non formano apprendisti
ZG, PLR, ASTAG, economiesuisse, UPS, swico, swissmem, usic e WEKO temono
una penalizzazione e una discriminazione delle imprese (in particolare di quelle più piccole o delle start-up) che non formano alcuni o solo un numero esiguo di apprendisti per mancanza di domanda o che prevedono altri tipi di formazione. UPS rimanda a rilevamenti effettuati nel 2008, secondo cui la quota degli esercizi che formano apprendisti ammonterebbe a solo circa il 18,4 per cento. Pertanto circa l’80 per cento di tutti gli esercizi non formano apprendisti.
WEKO fa inoltre notare che questa disparità di trattamento mina gli obiettivi a lungo termine delle PMI e della promozione dell’innovazione della piazza economica Svizzera. Se nel contesto dell’adempimento della commessa pubblica non esistesse affatto una professione della formazione professionale di base e se le grandi imprese dovessero far accreditare da altri settori i propri posti di tirocinio, la disparità di trattamento aumenterebbe.
g) Il principio di economicità e di promozione della concorrenza
AR, UR, PLR e swissmem dubitano che l’utilizzo del criterio degli apprendisti sia
l’impiego ideale del denaro dei contribuenti, perché in tal modo non prevarrebbe l’offerta economicamente più vantaggiosa.
AR, UR, ZG, PLR, ASTAG, economiesuisse, H+, HKBB, IGS, Cliniche private sviz-
zere, UPS, USC, swico, swissmem, usic, WEKO e ZHK credono che la modifica di
legge porterebbe a una falsificazione e a una distorsione della concorrenza tra gli offerenti. Secondo AR, UR, PLR, IGS e swissmem ciò risiederebbe nella confusione tra i criteri conformi ed estranei alla prestazione richiesta. Esiste pertanto il pericolo che non prevalga l’offerta economicamente più vantaggiosa. ASTAG, economiesuisse e WEKO partono da tale presupposto perché il criterio della formazione di apprendisti impedisce agli interessati di presentare l’offerta e potrebbe ridurre artificialmente la cerchia degli offerenti. Secondo H+ e Cliniche private svizzere in tal modo verrebbe aggravato l’accesso ai mercati per gli esercizi piccoli e start-up.
h) Certezza del diritto
Secondo ZG, IGS, UPS e WEKO l’iniziativa parlamentare solleverebbe molte questioni irrisolte e creerebbe incertezza del diritto. Non sarebbe chiaro quali posti di tirocinio dovrebbero essere conteggiati (posti offerti, posti di tirocinio effettivi, momento determinante nella definizione del numero dei posti di tirocinio, inclusione di apprendistati o praticantati,