Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine

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le possibilità di partecipare tempestivamente alle votazioni in tutto il mondo sono notevolmente aumentate.

Il bisogno di essere informati sulle candidature ‒ sentito in particolare dagli Svizzeri all’estero ‒ è perciò fortemente aumentato. Nei Cantoni con sistema proporzionale tale bisogno è soddisfatto perché, per legge, tutte le liste devono essere pubblicate (art. 32 cpv. 1 LDP); lo stesso vale anche nei Cantoni con sistema maggioritario e possibilità di elezione tacita (OW e NW; art. 47 cpv. 2 e art. 50 LDP), e questo grazie ai sistemi elettronici e a causa del numero ristretto di candidature tutte conosciute (numero chiuso). Nei Cantoni con sistema maggioritario senza elezione tacita (UR, GL, AR e AI), invece, non esiste attualmente alcuna procedura per la notifica di candidature; in questi Cantoni, infatti, si può votare per qualsiasi persona eleggibile (art. 47 cpv. 1 primo periodo LDP), ossia per ognuno degli attuali 5 160 000 Svizzeri aventi diritto di voto. L’obbligo di neutralità da parte dello Stato nelle campagne elettorali23 ha vietato ai Cantoni interessati di fornire dati selettivi sulle candidature, entrando così in conflitto con la forte domanda degli Svizzeri all’estero di ricevere maggiori informazioni sulle candidature esistenti e con maggiori possibilità di successo, sui relativi dati personali e sulle opinioni politiche dei candidati.

Trattandosi di un’elezione federale, il conflitto di obiettivi deve essere risolto dal legislatore federale. Occorre pure evitare infrazioni all’obbligo di neutralità da parte dello Stato nelle campagne elettorali ma anche, viceversa e in virtù delle mutate condizioni, fornire l’informazione minima necessaria agli elettori per via elettronica al fine di soddisfare la garanzia costituzionale della libera formazione della volontà e dell’espressione fedele del voto (art. 34 Cost.).

È possibile tener conto di entrambe le esigenze se anche i Cantoni con sistema maggioritario senza elezione tacita possono fondarsi su una base legale federale che consenta loro di rendere noti per via elettronica il cognome ufficiale figurante nel registro dello stato civile e il cognome con cui la persona è comunemente conosciuta, oltre a prenome, professione, luogo di origine, domicilio e appartenenza partitica per tutte le candidature annunciate alle autorità cantonali di nomina al più tardi entro il 48° giorno precedente quello delle elezioni. In questi Cantoni è possibile votare validamente anche tutte le persone non notificate. Tuttavia, non avendo queste annunciato in tempo utile il loro interesse per il mandato, il Cantone non infrange il suo obbligo di neutralità se limita le informazioni ai candidati che si sono annunciati.

Risulterebbe più problematico l’impiego di schede ufficiali prestampate con i nomi di tutte le candidature annunciate in tempo utile da segnare con una crocetta, e sulle quali figura una riga vuota in cui scrivere a mano il nome di una qualsivoglia altra persona. Per le elezioni la giurisprudenza consolidata del Tribunale federale esige la rigorosa neutralità dello Stato24. Secondo la dottrina, in ambito elettorale è altresì

l’esercizio del diritto di voto degli Svizzeri all’estero (FF 2008 6595); informazioni costanti nella «Gazzetta svizzera» (rivista per gli Svizzeri all’estero); lettere tipo, redatte con l’assistenza delle autorità federali, per gli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto, sul sito Internet dell’Organizzazione degli Svizzeri all’estero OSE (scaricabili dal portale http://aso.ch > Consulenza > Vivere all’estero > Diritti politici > Difficoltà per votare).

23 Cfr. in proposito p. es. DTF 113 Ia 293-303

24 DTF 118 Ia 262 consid. 3; 117 Ia 457 consid. 3 c; 113 Ia 296 segg. consid. 3 b-f