Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine
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irregolarità. Voleva in tal modo ritornare alla volontà espressa dal legislatore storico eliminando l’incertezza giuridica sorta con la sentenza emessa dal Tribunale federale (DTF 136 II 132 segg, cfr. n. 1.2.2, I) su dove tracciare il confine tra un risultato risicato e molto risicato. Il 18 ottobre 2012 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha deciso di dare seguito all’iniziativa.
A causa di diversi fattori quali maggioranza semplice o doppia da un lato e l’autonomia procedurale dei Cantoni con normative valide, ma diverse tra loro, dall’altro, disciplinare in modo appropriato le condizioni necessarie perché venga effettuato un riconteggio risulta, come illustrato, inevitabilmente molto complicato. Vale perciò la pena riflettere su una possibile alternativa, secondo cui i riconteggi si limitano a quei casi in cui ci si trova in presenza di un risultato molto risicato ed è possibile rendere verosimile l’esistenza di irregolarità che non sono state eliminate.
In effetti, la tesi secondo cui un risultato molto risicato equivarrebbe a un’irregolarità sembra oppugnabile: un risultato molto risicato‒ ottenuto sia in un Cantone sia a livello nazionale‒ indica che un progetto era molto contestato. D edurne che vi debbano essere correlate anche irregolarità non tiene però conto del fatto che, nel caso di un progetto molto contestato, l’attenzione reciproca verso le possibilità di manipolazione della controparte aumenta, per esempio nell’ufficio di voto o nel team incaricato del conteggio. In queste occasioni anche l’attenzione dei media è molto elevata. Non bisogna inoltre dimenticare che una votazione federale che ha registrato risultati molto risicati a livello nazionale può aver ottenuto in tutti i Cantoni risultati parziali molto chiari (ma, appunto, contrari). Delimitare localmente il riconteggio diventa allora impossibile. Con quali forze e in quale momento si effettuerà il riconteggio? Anche il fabbisogno in termini di personale, tempo e spazio non va sottovalutato, tanto più che un riconteggio a livello nazionale deve svolgersi nuovamente ovunque nello stesso momento e occorre evitare ogni comunicazione prematura di risultati parziali se non si desidera che il risultato del riconteggio dia adito all’istante a speculazioni, sospetti, dubbi e, di conseguenza, provochi nuovi ricorsi. Soprattutto nei Cantoni in cui il sistema di milizia include lo spoglio dei voti potrebbe risultare praticamente impossibile convocare tempestivamente personale in numero sufficiente; se ciò non riuscisse, il risultato della votazione dovrebbe rimanere in sospeso per intere settimane.
Anche in considerazione del principio costituzionale della proporzionalità di ogni attività dello Stato (art. 5 cpv. 2 Cost.), il riconteggio del risultato parziale registrato in un Cantone quale dovere federale, in assenza di indizi concreti di eventuali irregolarità, si giustificherebbe soltanto se, oltre al risultato della votazione cantonale, anche quello della votazione federale fosse molto risicato.
Da quando la Svizzera, in seguito a dichiarazioni d’intenti multilaterali che essa stessa ha adottato, è tenuta a invitare osservatori elettorali, l’articolo 85 offre l’opportunità di rafforzare tale controllo consentendo agli aventi diritto di voto di osservare lo scrutinio o istituendo speciali commissioni cantonali incaricate di tale osservazione (art. 85 del progetto). Questa soluzione sembra essere molto più moderata ed evita un disciplinamento oltremodo complesso (cfr. le spiegazioni in allegato) perché rafforza una fiducia motivata.
In questo contesto si giustifica un ritorno alla volontà del legislatore storico riassunta dal 1994 nell’articolo 79 capoverso 2bis LDP e, in precedenza, espressa quale motivo di non entrata nel merito nell’articolo 78 capoverso 2: se accerta che il genere e