Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine
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1.3.1.3 Stralcio di doppie candidature dopo che le proposte di candidatura sono state stabilite
Per motivi pratici questo disciplinamento va per contro integrato con norme sullo stralcio dei nomi di candidati plurimi: se dopo aver rettificato le liste si scopre una persona che si è candidata su più liste diverse di un Cantone o sulle liste di più Cantoni, l’autorità cantonale di nomina nel primo caso e la Cancelleria federale nel secondo sono tenute a comunicarlo. Il nome del candidato in questione dovrà essere stralciato su ogni scheda in cui figura. Questo disciplinamento sposta l’obbligo di stralciare le candidature plurime (art. 27 cpv. 1 e 2 LDP) dalla fase di annuncio delle candidature a quella dello spoglio: le candidature plurime rendono impossibile svolgere una procedura di elezione con sistema proporzionale corretta, perché l’indicazione del solo cognome del candidato impedisce di attribuire il voto anche alla lista del medesimo. L’obbligo di stralcio previsto dall’articolo 27 LDP è perciò la conditio sine qua non di una corretta applicazione della procedura Hagenbach-Bischoff.
1.3.1.4 Notifica di candidature anche in Cantoni con sistema maggioritario senza elezione tacita
Due nuovi sviluppi si ripercuotono inevitabilmente anche sulle elezioni del Consiglio nazionale: dalla liberalizzazione dell’esercizio dei diritti politici (libera scelta dal 1993 tra voto alle urne e per corrispondenza per Svizzeri all’estero aventi diritto di voto) il numero degli Svizzeri all’estero che si iscrivono nel catalogo elettorale è aumentato considerevolmente anche nei Cantoni con sistema maggioritario.
III 665) 7313 segg.)
Svizzeri all’estero iscritti nel catalogo elettorale Tabella 3 Cantone 1992 (FF 1992 2011 (FF 2011 Osservazioni UR 14351
OW 32403
NW 37418
GL 71674
AR 83 938 Cantone con sistema maggioritario soltanto dal 2003 AI 37267
tutti i Cantoni con 274 3051 aumento del 1100%
sistema maggioritario
L’informatica e, segnatamente, la possibilità per gli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto di avvalersi sempre di più del voto elettronico ha fatto emergere nuovi bisogni: a causa dei termini più brevi per l’invio del materiale per l’elezione, gli Svizzeri all’estero non avevano praticamente potuto esercitare il loro diritto di voto nemmeno per corrispondenza se non in poche località ma, grazie alle misure adottate finora22,
22 Consegna anticipata del materiale di voto agli Svizzeri all’estero, nuovo articolo 2b dell’ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP, RS 161.11); Circolare del Consiglio federale del 20 agosto 2008 ai Governi cantonali, all’attenzione dei Comuni, concernente