Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine

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Evoluzione di alcuni dati identificativi Tabella 2 (fine)

Evoluzione dal Conseguenze Problemi Fonti + 1978 osservazioni

7 Alcune persone

anziane tendono

a spacciarsi per

più giovani;

spesso i dati non

sono veritieri.

Ad righe 1 e 6: dall’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 201121 del Codice civile per il 1° gennaio 2013, all’atto del matrimonio i coniugi conserveranno il proprio cognome, la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale giusta gli articoli 160 e 161 CC. Ci vorranno tuttavia decenni prima che diventino impossibili le candidature di persone che si sono sposate secondo il diritto anteriore ottenendo o scegliendo un altro luogo d’origine o scegliendo un cognome in base al diritto anteriore.

Conclusione: oggi chi si candida per il Consiglio nazionale elude i controlli informatici se in due diversi Cantoni indica, avvalendosi dei propri dati legali, due cognomi diversi, due nomi diversi, un sesso diverso, due luoghi d’origine diversi e due domicili diversi. Attualmente nessun sistema informatico è in grado di riconoscere simili casi; lo stesso vale per persone il cui luogo d’origine o di nascita è esclusivamente straniero, ma ha lo stesso nome di un Comune svizzero. Casi simili si sono già verificati.

Senza le indicazioni supplementari previste dalla nuova versione dell’articolo 22 secondo l’avamprogetto, invece, l’elezione conforme alle norme sarebbe seriamente pregiudicata; le circostanze attuali favorirebbero infatti un ulteriore aumento delle liste e delle candidature dei partiti affermati. Se il tempo a disposizione rimane sempre lo stesso, è possibile garantire il controllo ed evitare le doppie candidature‒ a fronte del loro numero in crescita costante‒ soltanto avvalendosi di nuovi mezzi tecnici atti a identificare più rapidamente tutti i candidati. Considerate tutte assieme, le misure risultano sensate: il termine di presentazione delle candidature concentrato nel mese di agosto riguarda di norma i partiti unicamente nei Cantoni con pochi seggi al Consiglio nazionale. In compenso le misure evitano costi supplementari ai Comuni, nonché tempi ancora più stretti e rischi elevati ai Cantoni e alle tipografie, permettono agli elettori di esaminare meglio le proposte di candidatura e di partecipare alle elezioni ed esentano dallo svolgere compiti amministrativi quali la raccolta delle firme e l’attestazione delle medesime i partiti iscritti nell’apposito registro in tutti i Cantoni con sistema proporzionale.

21 RU 2012 2569