Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine
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lettera c LDP, la Cancelleria federale dichiara nulle le firme su liste depositate dopo la scadenza del termine di referendum. La legge non le consente di dichiarare valide tali firme, poiché ciò equivarrebbe a una proroga del termine di referendum.
Il legislatore federale non aveva volutamente subordinato l’attestazione del diritto di voto ad alcun termine, ma disposto che le liste di firme attestate dovevano essere rinviate ai mittenti «senza indugio» (art. 62 cpv. 2 LDP). Facendo ciò ha tenuto conto del fatto che il numero di attestazioni da effettuare può variare fortemente a seconda del servizio chiamato a svolgere tale compito. In base all’esperienza acquisita sull’arco di vari anni, si può affermare che una persona che dispone di una certa pratica è in grado di effettuare circa 350‒400 attestazioni al giorno37. Per questo motivo, il legislatore ha inoltre disposto che «le liste, prima della scadenza del termine di referendum, devono essere tempestivamente inviate al servizio competente, secondo il diritto cantonale, per l’attestazione del diritto di voto» (art. 62 cpv. 1 LDP). Oltre che nel messaggio del Consiglio federale del 197538, ciò è espressamente affermato anche nella Guida della Cancelleria federale destinata ai promotori di un referendum, sotto il titolo «Richiesta immediata dell’attestazione del diritto di voto» (pag. 35 lett. E1 e E12: «Le attestazioni del diritto di voto dovrebbero essere possibilmente sollecitate immediatamente, costantemente e a scaglioni. Ciò è molto importante affinché (…) il lavoro non si accumuli oltremodo presso i tenitori del catalogo elettorale (…) e affinché questi possano effettuare tale compito in modo continuato e ripartito in piccole quantità.» Per questo motivo nel 1996 il legislatore, in occasione dell’abrogazione della disposizione relativa alla possibilità di rettificare successivamente l’attestazione difettosa, ha prolungato il termine di referendum da 90 a 100 giorni.39
Per le iniziative popolari vale lo stesso discorso, con la differenza che occorre raccogliere 100 000 firme di aventi diritto di voto entro 18 mesi, firme che vanno inviate tempestivamente alla Cancelleria federale corredate delle attestazioni del diritto di voto (art. 138 cpv. 1 e 139 cpv. 1 Cost., art. 70 ‒72 LDP).
È possibile allestire un disciplinamento sensato soltanto dopo aver analizzato gli sviluppi più recenti dei diritti popolari a cui, negli ultimi tre anni, si è ricorso con una frequenza finora sconosciuta. Soltanto nel 2012‒ l’anno seguente le elezioni ‒ aventi diritto di voto, Comuni e Confederazione hanno dovuto gestire 50 tra referendum e iniziative popolari in materia federale:
37 Boll. Uff. 1975 N 1502, FF 2012 7550 e 7569
38 FF 1975 I 1342 seg.
39 RU 1997 754 art. 59 rispetto a RU 1978 700 art. 59; cfr. inoltre FF 1993 III 352