Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine

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l’entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull’esito dello scrutinio, il Governo cantonale respinge i ricorsi sulle votazioni senza nemmeno esaminarli più approfonditamente.

1.3.3 Iniziative popolari e referendum: attestazioni del diritto di voto

La mozione 12.3975 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 19 ottobre 2012 incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento un disegno di modifica della legge federale sui diritti politici che preveda termini differenti per il deposito delle firme da parte dei comitati di referendum e d’iniziativa e per l’attestazione di tali firme. Occorrerà fissare un termine entro il quale i Comuni dovranno effettuare l’attestazione delle firme.

L’interpellanza Wermuth (12.3082)28 ha già sollevato alcuni problemi sorti in una grande città e relativi alle attestazioni del diritto di voto per quanto riguarda le iniziative popolari federali «Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)»29 e «Contro l’immigrazione di massa»30, nonché in diverse altre località in relazione al referendum contro la revisione della legge sulle epizoozie31. Hanno quindi dato un impulso esterno diretto alla mozione della CIP-N i tre referendum contro le convenzioni per l’applicazione di un’imposta liberatoria concluse con la Germania32, il Regno Unito33 e l’Austria34: per tali referendum, nonostante il termine per la raccolta delle firme scadesse il 27 settembre 2012, il comitato referendario aveva trasmesso successivamente un notevole numero di firme il 1° ottobre 2012. Ciò aveva avuto come conseguenza un acceso dibattito sui media tra il Cantone di Ginevra, uno dei comitati referendari e la Posta, nonché una lettera dell’Unione svizzera delle arti e mestieri, con reclami per attestazioni del diritto di voto giunte in ritardo o errate in relazione al referendum contro la revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio35.

Con la revisione costituzionale concernente una riforma dei diritti popolari, il 9 febbraio 2003 Popolo e Cantoni elevarono a livello costituzionale il termine di referendum di 100 giorni, previsto un tempo nella LDP36.

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 della Costituzione federale, il Popolo è chiamato a esprimersi su atti legislativi sottoposti a referendum facoltativo se 50 000 aventi diritto di voto ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell’atto (art. 141 Cost.). La LDP attua questo disposto costituzionale: la domanda di referendum, [...] corredata del necessario numero di firme e relative attestazioni del diritto di voto, deve essere depositata presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum (art. 59a LDP). Secondo l’articolo 66 capoverso 2

28 Boll. Uff. 2012 N 1226

29 FF 2012 2715

30 FF 2012 3869

31 FF 2012 6705, 3073

32 FF 2012 5145 e 7537

33 FF 2012 5147 e 7557

34 FF 2012 5149 e 7573

35 FF 2012 5289

36 FF 2001 4315 e 5411, 2002 5783, nonché 2003 2713, 3394 e 3401