Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/21: Revisione parziale della legge federale sui diritti politici (LDP) · 49 pagine

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I problemi più gravi sono stati discussi e risolti bilateralmente dalla Cancelleria federale con i servizi amministrativi interessati. Sono stati depositati interventi parlamentari che chiedono una nuova regolamentazione.

1.2 La nuova regolamentazione proposta

Tre misure intendono restituire ritmo ed efficacia al controllo dei candidati (volto a impedire le doppie candidature, le candidature di minorenni e di persone prive della cittadinanza svizzera): l’autorizzazione conferita da tutti i candidati alle autorità di controllo delle elezioni di ottenere un numero non decrittabile calcolato in modo specifico con cifratura a senso unico (mediante funzione di hash) sulla base del nuovo numero AVS di 13 cifre e, in relazione al luogo di domicilio e di attinenza, la specificazione del numero postale di avviamento che consente di distinguere immediatamente i Comuni svizzeri dai loro omonimi stranieri. La terza misura consiste nel limitare al mese di agosto il termine per la presentazione delle proposte di candidatura e di anticipare alla quart’ultima settimana la distribuzione del materiale di voto, in modo da venire incontro alle esigenze dei cittadini, affinché anche gli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto ricevano il loro materiale in tempo utile per poter esercitare a tutti gli effetti tale diritto.

1.2.1 Presentazione delle proposte di candidatura per l’elezione del Consiglio nazionale

Nell’ambito di richieste effettuate per via elettronica molti elettori credevano di essere stati dimenticati non avendo ancora ricevuto il loro materiale di voto tre settimane prima del giorno delle elezioni, com’erano abituati nel caso delle votazioni popolari. I termini più stretti pregiudicano anche l’effettivo esercizio del diritto di voto da parte degli elettori Svizzeri all’estero. Acquisto della carta, stampa e distribuzione non consentono di differire la presentazione delle candidature spostandola verso il termine previsto per la votazione: in futuro urge al contrario che il diritto federale preveda di concentrare la presentazione delle candidature esclusivamente nel mese di agosto.

1.2.2 Riconteggio in caso di risultato molto risicato di una votazione

La giurisprudenza ha già apportato alcuni chiarimenti:

I. la DTF 136 II 132 segg. aveva fatto supporre che, in futuro, sarebbe stato

possibile ricorrere contro le votazioni federali anche direttamente dinanzi al Tribunale federale, in alcuni casi senza aver interposto previamente ricorso al Governo cantonale. Con la sua decisione del 20 dicembre 20119 il Tribunale federale delimita quanto sopra nel modo seguente: se irregolarità in occasione di una votazione si registrano soltanto a posteriori, questi nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono mettere in dubbio la decisione originale del tribunale dopo che è stato previamente interposto ricorso senza successo dinanzi al Tribunale federale e, di conseguenza, condurre a una revisione (art. 123 cpv. 2 lett. a della legge del 17 giugno 200510 sul

9 DTF 138 I 77 consid. 4.6

10 RS 173.110