Progetto
Consultazione 2012/24: Ordinanza concernente l'acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili · 8 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Allegato 3 (art. 7 cpv. 2 e 3)
Verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro e requisiti posti al verificatore
1 Verifica: requisiti generali
1.1 Il verificatore controlla l’affidabilità, la plausibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio nonché dei dati e delle indicazioni forniti. Esso garantisce in particolare che i dati consentano di determinare le tonnellate-chilometro con un elevato grado di affidabilità.
1.2 L’operatore aereo consente al verificatore di accedere a tutte le informazioni e ai documenti che sono in relazione con l’oggetto del controllo e chiede in particolare a Eurocontrol i dati relativi al traffico dei suoi aeromobili necessari per la verifica mettendoli a disposizione del verificatore.
2 Verifica: requisiti specifici
2.1 Il verificatore deve accertarsi che siano considerati solo i voli:
2.1.1 di cui è responsabile l’operatore aereo;
2.1.2 che sono stati concretamente effettuati; e
2.1.3 che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza.
2.2 A questo scopo utilizza i dati chiesti dall’operatore aereo a Eurocontrol.
2.3 Il verificatore deve controllare che il carico pagante dichiarato dall’operatore aereo corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l’operatore aereo conserva a fini di sicurezza.
3 Metodologia di verifica: requisiti
La verifica del rapporto di monitoraggio prevede le fasi seguenti:
3.1 analisi di tutte le attività effettuate dall’operatore aereo (analisi strategica); 3.2 controlli a campione per determinare l’affidabilità dei dati e delle indicazioni (analisi di processo);
3.3 analisi del rischio di errore in relazione ai dati utilizzati e controllo del procedimento utilizzato per ridurlo (analisi dei rischi);
3.4 stesura di un rapporto di verifica in cui deve essere indicato se il rapporto di monitoraggio risponde ai requisiti della presente ordinanza; nel rapporto di verifica devono figurare tutti gli aspetti rilevanti concernenti le operazioni effettuate nel quadro della verifica.