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Consultazione 2012/24: Ordinanza concernente l'acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili · 8 pagine
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Art. 6 Rapporto di monitoraggio
1 L’operatore aereo acquisisce sulla base del piano di monitoraggio le tonnellatechilometro relative al periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 e le presenta in un rapporto di monitoraggio.
2 Il rapporto di monitoraggio deve essere redatto in base a quanto stabilito nell’allegato 2 numero 2.
Art. 7 Verifica del rapporto di monitoraggio
1 L’operatore aereo sottopone il rapporto di monitoraggio a un verificatore.
2 La verifica deve essere eseguita secondo l’allegato 3 numeri da 1 a 3.
3 Il verificatore deve rispettare i requisiti di cui all’allegato 3 numero 4.
Art. 8 Approvazione del rapporto di monitoraggio
Entro il 31 marzo 2014 l’operatore aereo sottopone il rapporto di monitoraggio verificato all’UFAC per approvazione.
Art. 9 Archiviazione e trattamento dei dati
1 L’UFAC archivia i piani e i rapporti di monitoraggio e i dati in essi contenuti. Li conserva al sicuro e tratta i dati in modo confidenziale.
2 Su esplicita richiesta, trasmette i dati archiviati all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) se il loro impiego è necessario per l’attuazione delle misure di limitazione delle emissioni di gas serra del traffico aereo.
Art. 10 Disposizioni penali
Un operatore aereo è punito secondo l’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea6 se:
a. non adempie gli obblighi stabiliti nella presente ordinanza; o
b. inoltra intenzionalmente dati falsi.
Art. 11 Adeguamento degli allegati
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può adeguare gli allegati della presente ordinanza per garantirne la compatibilità con il diritto dell’Unione europea.
Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2012 con effetto sino al 31 dicembre 2014.
6 RS 748.0