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Consultazione 2012/24: Ordinanza concernente l'acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili · 8 pagine
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c. i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d’emergenza;
d. i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell’allegato 2 della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale5;
e. i voli che terminano presso l’aerodromo dal quale l’aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio programmato;
f. i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere o mantenere una licenza di pilota o, nel caso di un equipaggio di cabina, un’abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo e purché tali voli non siano destinati al trasporto di passeggeri o merci o al posizionamento o al trasferimento dell’aeromobile;
g. i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica;
h. i voli effettuati al solo fine di verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature a bordo o a terra;
i. i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5700 kg.
Art. 3 Responsabilità per la fornitura dei dati
1 È responsabile per la fornitura dei dati chi esercita l’aeromobile in questione.
2 Se non può essere stabilito l’operatore aereo, il proprietario dell’aeromobile è considerato operatore aereo.
Art. 4 Piano di monitoraggio
1 L’operatore aereo redige un piano di acquisizione e comunicazione dei dati (piano di monitoraggio).
2 Il piano di monitoraggio deve essere redatto in base a quanto stabilito nell’allegato 2 numero 1.
Art. 5 Approvazione del piano di monitoraggio
1 Entro il 30 settembre 2012 l’operatore aereo sottopone il piano di monitoraggio all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) per approvazione.
2 Se il piano di monitoraggio non viene approvato, l’operatore aereo deve apportarvi le necessarie modifiche e sottoporlo nuovamente all’UFAC.
5 RS 0.748.0