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Consultazione 2012/24: Ordinanza concernente l'acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili · 8 pagine

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4 Verificatore: requisiti

4.1 Per l’attività di verifica designata il verificatore deve essere accreditato secondo l’ordinanza del 17 giugno1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione8 oppure il regolamento (CE) n. 765/20089.

4.2 Deve essere indipendente dall’operatore aereo e svolgere i propri compiti con professionalità e obiettività.

4.3 Deve disporre di una comprovata competenza tecnica nella verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro nell’ambito del traffico aereo e deve conoscere le modalità con le quali viene redatto un rapporto di monitoraggio, in particolare per quanto riguarda la raccolta, l’acquisizione, il calcolo e la trasmissione dei dati.

4.4 Deve conoscere tutte le norme rilevanti in materia nonché le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

8 RS 946.512

9 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 30.