Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/24: Ordinanza concernente l'acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili · 9 pagine
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Riferimento/Numero d’incartoReferenz/Aktenzeichen: L271-0595
1 partecipante sottolinea che eventuali misure di ritorsione potrebbero colpire in particolare anche il settore turistico e le esportazioni svizzere.
(economiesuisse)
2.2.5 Sostegno alle misure globali a livello dell’ICAO
12 partecipanti all’indagine conoscitiva sono dell’avviso che le emissioni di CO2 prodotte dal traffico aereo possano essere limitate soltanto con l’introduzione di misure globali.
(A4A, AACO, AEA, Aerosuisse, ASDA, BAR, Camera di commercio di Basilea Città e di Basilea Campagna, IATA, SHA, Swiss, United Airlines, ASA)
Ricordando il ruolo di mediatore della Svizzera in seno all’ICAO, 7 partecipanti presumono che questo possa venir meno con l’entrata in vigore dell’ordinanza.
(AEA, Aerosuisse, ASDA, Camera di commercio di Basilea Città e di Basilea Campagna, SHA, Swiss, ASA)
Secondo 2 partecipanti, la prevista acquisizione di dati renderà più complessa la ricerca di una soluzione a livello globale.
(AEA, IATA)
2.2.6 Critiche all’insufficienza delle basi giuridiche
7 partecipanti all’indagine conoscitiva sostengono che l’ordinanza non ha basi giuridiche sufficienti. Al riguardo, fanno notare che innanzitutto manca la condizione disposta dall’articolo 2 capoverso 3 della vigente legge federale sul CO2, vale a dire un accordo internazionale. Inoltre, l’articolo 58 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea ammette solo la regolamentazione di aeromobili iscritti nella matricola svizzera. Infine, gli aeromobili non rientrano nella definizione di impianto ai sensi dell’articolo 16 della legge sul CO2 riveduta.
(Aerosuisse, BAR, economiesuisse, Camera di commercio di Basilea Città e di Basilea Campagna, SHA, Swiss, ASA)
2.2.7 Critiche all’onere amministrativo
Secondo 7 partecipanti all’indagine conoscitiva l’acquisizione e la verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro comportano un onere amministrativo eccessivo per gli operatori aerei.
(A4A, Aerosuisse, Camera di commercio di Basilea Città e di Basilea Campagna, IATA, SHA, United Airlines, ASA)
1 partecipante all’indagine conoscitiva osserva che i dati da acquisire possono essere ricavati anche dalla statistica degli aerodromi svizzeri.
(ASA)
2.2.8 Critiche alla possibile introduzione di misure alternative
2 partecipanti all’indagine conoscitiva chiedono che gli operatori aerei vengano informati dei dettagli delle misure alternative se i dati acquisiti dovessero essere utilizzati a tale scopo. Ritengono che tali misure alternative non debbano basarsi sull’articolo 25a della direttiva UE sullo scambio delle quote di emissione.
(A4A, United Airlines)
2.3 Pareri in merito ai singoli elementi dell’avamprogetto di ordinanza
Con riserva delle obiezioni di fondo sollevate nei confronti dell’avamprogetto di ordinanza (cap. 2.2), diversi partecipanti all’indagine conoscitiva si sono espressi su singoli elementi del testo.
2.3.1 Doppio onere amministrativo per gli operatori aerei
3 partecipanti all’indagine conoscitiva sono dell’avviso che un’acquisizione dei dati debba avvenire nel quadro di un coordinamento con l’applicazione del sistema europeo e che ogni operatore aereo debba far capo solo a un’autorità nazionale.
(AACO, IATA, United Airlines)
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