Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/24: Ordinanza concernente l'acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili · 9 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati
Riferimento/Numero d’incartoReferenz/Aktenzeichen: L271-0595
2 partecipanti chiedono che i voli già inclusi nel sistema ETS europeo siano esentati da una nuova acquisizione dei dati.
(AEA, Air Malta)
Per gli operatori aerei già inclusi nel sistema ETS europeo, 2 partecipanti propongono che i piani e i rapporti di monitoraggio vengano richiesti alle autorità nazionali competenti nello spazio UE.
(AACO, IATA)
Limitatamente agli operatori aerei già inclusi nel sistema ETS europeo, 2 partecipanti all’indagine conoscitiva propongono di concedere loro la scelta tra redigere piani e rapporti di monitoraggio secondo le prescrizioni svizzere oppure estendere ai voli svizzeri detti piani e rapporti approvati nel sistema ETS europeo rendendo così necessario sottoporre alle autorità svizzere soltanto i dati concernenti questi voli.
(A4A, United Airlines)
2.3.2 Acquisizione dei dati facoltativa versus obbligatoria
3 partecipanti all’indagine conoscitiva chiedono che l’acquisizione dei dati sia svincolata dal carattere obbligatorio e che avvenga pertanto facoltativamente come nel sistema ETS europeo (da intendersi come una richiesta di attribuzione di quote a titolo gratuito in un futuro sistema ETS).
(AACO, Air Malta, IATA)
2.3.3 Valori soglia per gli operatori che effettuano pochi voli
Secondo 2 partecipanti all’indagine conoscitiva l’ordinanza non è attuabile se non si introduce un valore soglia per gli operatori che effettuano pochi voli.
(A4A, United Airlines)
1 partecipante all’indagine conoscitiva critica l’assenza nella documentazione relativa all’indagine conoscitiva di un valore soglia de minimis per gli operatori aerei commerciali.
(ASA)
2.3.4 Termine per la presentazione dei piani di monitoraggio
Per 5 partecipanti all’indagine conoscitiva il previsto termine per la presentazione dei piani di monitoraggio fissato al 30 settembre 2012 non è sufficiente.
(A4A, AACO, Air Malta, IATA, United Airlines)
3 partecipanti chiedono che nel caso in cui sia rinviato il termine per l’acquisizione dei dati venga rinviato di conseguenza anche quello per la presentazione dei piani di monitoraggio.
(AACO, IATA, United Airlines)
2 partecipanti chiedono che il termine per la presentazione dei piani di monitoraggio sia spostato almeno al 30 novembre 2012. Chiedono di prorogare ulteriormente il termine se al 30 settembre 2012 i negoziati con l’UE non dovessero essere ancora conclusi.
(AACO, IATA)
2 partecipanti chiedono che agli operatori aerei sia riconosciuto un termine per la presentazione dei piani di monitoraggio di almeno 120 giorni a decorrere dall’entrata in vigore dell’ordinanza.
(A4A, United Airlines)
2.3.5 Campo d’applicazione per l’acquisizione dei dati
1 partecipante all’indagine conoscitiva chiede che anche i voli effettuati in elicotteri con una massa al decollo superiore a 5700 kg vengano esentati dall’obbligo di acquisizione dei dati, essendo l’onere connesso all’acquisizione eccessivo rispetto alle finalità della stessa.
(SHA)
6/9 274/2006-02225/04/15/11/02/02/09/02/L271-0595