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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine
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doganale in Svizzera e gli importatori di automobili che non sono ancora state omologate all’estero prima della dichiarazione doganale in Svizzera o se si verificano abusi, il DATEC può in particolare:
a. abbreviare il termine o prorogarlo al massimo di un anno;
b. fissare un minimo indispensabile di chilometri percorsi.
Sezione 2: Importatori e costruttori
Art. 19 Principio
È sottoposto alle disposizioni sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili chi importa o costruisce in Svizzera un’automobile immatricolata per la prima volta.
Art. 20 Anno di riferimento
Per anno di riferimento s’intende l’anno civile in cui viene verificato il raggiungimento dell’obiettivo fissato.
Art. 21 Grande importatore
L’importatore di cui almeno 50 automobili sono state immatricolate per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento è considerato nell’anno di riferimento come grande importatore.
Art. 22 Statuto provvisorio di grande importatore
1 L’importatore di cui meno di 50 automobili sono state immatricolate per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento può chiedere all’Ufficio federale dell’energia (UFE) di essere considerato provvisoriamente nell’anno di riferimento come grande importatore.
2 La richiesta deve essere presentata prima dalla prima immatricolazione di un’automobile.
3 Se, alla fine dell’anno di riferimento, risulta che nell’anno di riferimento sono state immatricolate meno di 50 automobili, l’importatore è considerato come piccolo importatore e deve procedere a un computo separato per ogni automobile.
Art. 23 Piccolo importatore
L’importatore di cui meno di 50 automobili sono state immatricolate per la prima volta nell’anno precedente l’anno di riferimento e che nell’anno di riferimento non è stato provvisoriamente considerato come grande importatore è considerato nell’anno di riferimento come piccolo importatore.