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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine
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2 Riduzioni delle emissioni in Svizzera
È escluso il rilascio di un’attestazione per i progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera se:
a. le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante l’impiego di energia nucleare;
b. le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante il sequestro biologico o geologico di CO2, tranne in prodotti legnosi;
c. le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante attività di ricerca e sviluppo sul clima o informazione e consulenza;
d. le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante l’impiego di carburanti liquidi provenienti da materie prime rinnovabili che non soddisfano i requisiti dell’articolo 12b capoverso 3 lettera b della legge federale del 21 giugno 199632 sull’imposizione degli oli minerali;
e. le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante la conversione di veicoli a benzina o a diesel in veicoli a gas naturale, tranne le flotte di veicoli;
f. le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante la conversione di riscaldamenti a gasolio in riscaldamenti a gas naturale negli edifici.
32 RS 641.61