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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine
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a. l’allegato 1 numero 1 in base ai criteri di cui all’articolo 6 capoverso 2 della legge sul CO2;
b. l’allegato 1 numero 2 al progresso tecnico ed economico;
c. l’allegato 5 se altri settori economici sottostanno a condizioni quadro analoghe.
Capitolo 12: Disposizioni finali
Sezione 1: Disposizioni transitorie
Art. 138 Conversione dei diritti di emissione non utilizzati
1 Il 30 giugno 2014, i diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 sono convertiti per:
a. le imprese SSQE: in diritti di emissione secondo la presente ordinanza;
b. le imprese con impegno di riduzione: in crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento dei propri obiettivi di emissione o riduzione;
c. le altre imprese e persone: in attestati secondo la presente ordinanza.
2 Le imprese con impegno di riduzione possono chiedere in ogni momento che i loro crediti di cui al capoverso 1 lettera b siano convertiti in attestati.
Art. 139 Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni non utiliz-
zati
1 Le imprese SSQE, le imprese con impegno di riduzione e i gestori di centrali possono chiedere che siano riportati al periodo 2013–2020 al massimo i certificati di riduzione delle emissioni che potranno presumibilmente consegnare in adempimento dei loro obblighi secondo la presente ordinanza.
2 Possono essere riportati unicamente certificati di riduzione delle emissioni che soddisfano i requisiti di qualità di cui all’articolo 3.
3 L’UFAM stabilisce la quantità totale riportabile in base agli obblighi di diritto internazionale della Svizzera.
4 Il trasferimento è concesso prioritariamente alle imprese SSQE e alle imprese con impegno di riduzione.
5 I certificati di riduzione delle emissioni del periodo 2008–2012 non riportati possono essere consegnati in adempimento degli obblighi secondo la presente ordinanza al massimo fino al 31 marzo 2015.
Art. 140 Conversione di attestati
1 Ai progetti che l’UFAM ha giudicato idonei per il rilascio di attestati prima del 1° gennaio 2013 si applica il nuovo diritto.