Progetto
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 41Fedlex · Progetto
Allegato 1 (art. 3 e art. 4 lett. a)
Riduzioni delle emissioni escluse dal computo o dall’attestazione
1 Riduzioni delle emissioni all’estero
1 I seguenti certificati di riduzione delle emissioni non sono computati:
a. certificati relativi a riduzioni delle emissioni non conseguite in uno dei Paesi
meno sviluppati (Least Developed Country, LDC) secondo l’elenco dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
b. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante l’impiego
di energia nucleare;
c. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante il seque-
stro biologico o geologico di CO2;
d. certificati relativi a riduzioni delle emissioni di fluoroformio e N2O derivanti
dalla produzione di acido adipico;
e. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante impianti
idroelettrici con una capacità di produzione installata superiore a 20 MW;
f. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante misure in
centrali a carbone;
g. altri certificati relativi a riduzioni delle emissioni non conseguite mediante
energie rinnovabili o un miglioramento dell’efficienza energetica a livello dei consumatori finali;
h. certificati di riduzione delle emissioni già utilizzati.
2 I certificati di riduzione delle emissioni non sono inoltre computati se:
a. le riduzioni delle emissioni sono state conseguite in violazione dei diritti
dell’uomo;
b. le riduzioni delle emissioni hanno avuto notevoli ripercussioni sociali o eco-
logiche negative;
c. gli obiettivi della politica estera o di sviluppo della Svizzera impongono il
rifiuto.
3 Il capoverso 1 lettera a non si applica ai seguenti certificati:
a. certificati di riduzione delle emissioni nell’ambito di progetti secondo
l’articolo 12 del Protocollo di Kyoto registrati prima del 1° gennaio 2013;
b. certificati di riduzione delle emissioni nell’ambito di progetti secondo
l’articolo 6 del Protocollo di Kyoto relativi a riduzioni delle emissioni conseguite prima del 1° gennaio 2013.