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Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 56 pagine

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Allegato 1 (art. 3 e art. 4 lett. a)

Riduzioni delle emissioni escluse dal computo o dall’attestazione

1 Riduzioni delle emissioni all’estero

1 I seguenti certificati di riduzione delle emissioni non sono computati:

a. certificati relativi a riduzioni delle emissioni non conseguite in uno dei Paesi

meno sviluppati (Least Developed Country, LDC) secondo l’elenco dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

b. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante l’impiego

di energia nucleare;

c. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante il seque-

stro biologico o geologico di CO2;

d. certificati relativi a riduzioni delle emissioni di fluoroformio e N2O derivanti

dalla produzione di acido adipico;

e. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante impianti

idroelettrici con una capacità di produzione installata superiore a 20 MW;

f. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante misure in

centrali a carbone;

g. altri certificati relativi a riduzioni delle emissioni non conseguite mediante

energie rinnovabili o un miglioramento dell’efficienza energetica a livello dei consumatori finali;

h. certificati di riduzione delle emissioni già utilizzati.

2 I certificati di riduzione delle emissioni non sono inoltre computati se:

a. le riduzioni delle emissioni sono state conseguite in violazione dei diritti

dell’uomo;

b. le riduzioni delle emissioni hanno avuto notevoli ripercussioni sociali o eco-

logiche negative;

c. gli obiettivi della politica estera o di sviluppo della Svizzera impongono il

rifiuto.

3 Il capoverso 1 lettera a non si applica ai seguenti certificati:

a. certificati di riduzione delle emissioni nell’ambito di progetti secondo

l’articolo 12 del Protocollo di Kyoto registrati prima del 1° gennaio 2013;

b. certificati di riduzione delle emissioni nell’ambito di progetti secondo

l’articolo 6 del Protocollo di Kyoto relativi a riduzioni delle emissioni conseguite prima del 1° gennaio 2013.