Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: L083-0060

Osservazioni preliminari

1.1 Situazione iniziale

In occasione della votazione finale del 23 dicembre 2011 le Camere federali hanno approvato una revisione della legge sul CO2 per il periodo successivo al 2012. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 13 aprile 2012. La legge e la relativa ordinanza sul CO2, in merito alle quali l’UFAM svolge un’indagine conoscitiva dall’11 maggio al 3 agosto 2012, sostituiranno le basi giuridiche attuali dal 1°gennaio 2013.

La legge sul CO2 vuole ridurre entro il 2020 i gas serra emessi sul territorio nazionale di almeno il 20 per cento rispetto al 1990 (art. 3). Questo obiettivo corrisponde a una riduzione assoluta delle emissioni di gas a effetto serra pari a circa 10,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti (CO2eq)1. A differenza della vigente legge sul CO2, che contempla solamente le emissioni di CO2 legate al consumo di energia, in futuro, nel calcolare le emissioni, saranno considerati tutti i gas a effetto serra disciplinati dagli accordi e dalle convenzioni internazionali e anche il carbonio supplementare fissato dal bosco e dal legno (pozzi di carbonio). Per conseguire l’obiettivo è determinante che le emissioni di gas a effetto serra calino progressivamente fino al 2020, affinché quell’anno si raggiunga l’effetto di riduzione auspicato. Il Consiglio federale può fissare obiettivi intermedi per singoli settori.

Gli obiettivi e le misure fino al 2020 danno continuità alla legge sul CO2, in vigore fino alla fine del 2012, che chiede un abbattimento del 10 per cento sotto il livello del 1990 entro il periodo 2008–2012 delle emissioni di CO2 legate al consumo di energia. Ciò corrisponde, in conformità con l’impegno internazionale assunto dalla Svizzera con il Protocollo di Kyoto, a una riduzione in termini assoluti pari a circa 4 milioni di tonnellate di CO2. Secondo la più recente stima, senza l’acquisto di certificati esteri per un volume fino a 3 milioni di tonnellate di CO2 all’anno non sarà possibile rispettare né l’obiettivo della legge sul CO2 né quello del Protocollo di Kyoto.

Alla Conferenza dell’ONU sul clima, svoltasi a Durban a fine 2011, la Svizzera si è espressa per un secondo periodo d’impegno successivo al 2012, dicendosi disposta a ridurre di almeno il 20 per cento entro il 2020 rispetto al 1990 le emissioni di gas a effetto serra. La prosecuzione del Protocollo di Kyoto, che in sostanza consiste in una modifica dell’allegato sugli obiettivi di limitazione specifiche ai vari Paesi, sarà decisa formalmente dalla comunità degli Stati alla Conferenza sul clima che si svolgerà a Doha a fine 2012. Appena la decisione avrà valore legale, è prevedibile che la Svizzera debba ricuperare le riduzioni delle emissioni fornite finora attraverso certificati esteri e di conseguenza mancanti in Svizzera.

Il percorso per l’abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra dovrà perciò avere un andamento molto più ripido che non se l’obiettivo nel primo periodo d’impegno fosse stato raggiunto unicamente grazie alle misure interne. Nel contesto internazionale della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto, la Svizzera deve documentare ogni anno le quantità di gas a effetto serra emesse, tenendo a tale scopo un inventario dei gas serra.

1.2 Rapporto con la Strategia energetica 2050

La combustione di vettori energetici fossili produce tre quarti delle emissioni di gas a effetto serra svizzere. Gli obiettivi della politica climatica e della politica energetica convergono e sono compatibili tra loro. Le misure volte a ridurre il consumo di energie fossili fanno calare di pari passo le emissioni di CO2. La deduzione contraria vale tuttavia soltanto con riserva, poiché i provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO2 non puntano solamente a incrementare l’efficienza, bensì agevolano anche il passaggio a combustibili fossili a minore intensità di CO2 (p.es. dal petrolio al gas naturale) e a vettori energetici rinnovabili. Il piano riguardante gli edifici di cui all’articolo 34 della legge sul CO2, ad esempio, promuove l’impiego di energie rinnovabili attraverso contributi globali ai Cantoni. Stando a stime approssimative, la riduzione prevista a seguito dei provvedimenti presi in base alla legge sul CO2 si realizzerà per due terzi nel settore dell’efficienza energetica e per un terzo grazie al cambiamento di vettore energetico.

La Strategia energetica 2050 contempla obiettivi intermedi settoriali. Entro il 2020, il consumo di energia dovrà scendere di 13 TWh negli edifici, di 6 TWh nell’industria e di 4 TWh nella mobilità rispetto alla scenario di riferimento «Status quo». Espresso in emissioni di CO2, rispettare questi obiettivi signi-

1 I singoli gas serra contribuiscono differentemente al riscaldamento climatico. Quale base di misurazione unitaria, il potenziale di riscaldamento globale dei singoli gas è posto in relazione con gli effetti sul clima del diossidio di carbonio (CO2) ed espresso in CO2 equivalenti (CO2eq). Quello del metano è ad esempio CO2eq = 25, vale a dire che una tonnellata di metano ha gli stessi effetti sul clima di 25 tonnellate di CO2. 3/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060