Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
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ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
vrebbe superare il 50 per cento delle prestazioni di riduzione che le imprese devono fornire complessivamente.
centrali termiche a combustibili fossili: i gestori delle centrali termiche a combustibili fossili
devono già ora compensare interamente le loro emissioni di CO2. La norma che disciplina la compensazione rappresenta una misura di stabilizzazione che non è finalizzata al rispetto dell’obiettivo di riduzione secondo l’articolo 3, bensì a impedire l’incremento delle emissioni di gas serra. Le emissioni di CO2 causate dalle centrali appaiono nel bilancio sui gas serra analogamente ad altri combustibili fossili. Nel valutare se l’obiettivo di riduzione del 20 per cento entro il 2020 è rispettato, le emissioni nette non vengono per contro considerate. In conformità con la legge, indipendentemente dagli obiettivi di riduzione previsti i gestori delle centrali possono compensare fino al 50 per cento delle emissioni generate in Svizzera con acquistando quote di emissioni estere. Per compensare il rimanente 50 per cento i gestori devono attuare provvedimenti di compensazione in Svizzera. Fintanto che le centrali termiche a combustibili fossili non sono integrate nel SSQE vige per loro il divieto di acquistare quote di emissioni da quest’ultimo per adempiere all’obbligo di compensazione.
Affinché le riduzioni di emissioni realizzate all’estero possano essere computate, conformemente alla legge devono essere soddisfatti requisiti di qualità (art. 6 della legge).
6/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060