Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
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ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
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1 Capitolo 1: Disposizioni generali
1.1 Sezione 1: gas serra Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 1 e 2)
La legge sul CO2 intende contribuire a limitare l’aumento della temperatura globale a meno di due gradi centigradi rispetto al periodo preindustriale. Il campo d’applicazione della legge riveduta è più esteso e contiene ulteriori fonti di emissioni e gas serra, in conformità con le direttive internazionali. A livello di ordinanza vengono designati i gas serra coperti da questa legge sul CO2 (art. 1). Vengono inoltre fissati obiettivi intermedi indicativi per i settori Edifici, Trasporti e Industria (art. 2).
Commenti all’articolo 1
Il campo di applicazione della legge sul CO2 concerne i seguenti gas serra: biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O, gas esilarante), idrofluorocarburi alogenati (HFC), perfluorocarburi (PFC), esafluoruro di zolfo (SF6) e trifluoruro di azoto (NF3). L’inclusione del NF3 nel regime climatico internazionale è stata decisa durante la Conferenza sul clima, svoltasi a Durban a fine 2011, e va considerata anche nella legge sul CO2. Questo gas dal grande impatto sul clima (17 200 volte più forte del CO2) risulta principalmente dalla produzione di semiconduttori, schermi a cristalli liquidi («liquid cristal display», LCD) e celle fotovoltaiche. Finora, non sono state misurate le emissioni di NF3 della Svizzera. Prime stime partono tuttavia dal presupposto che la loro quota rispetto all’insieme delle emissioni di gas serra della Svizzera è inferiore all’uno per mille. Ricadono nel campo di applicazione della legge anche le emissioni di CO2 di voli internazionali che vanno incluse nello scambio di quote di emissioni o disciplinate con un provvedimento equivalente. Nel raggiungere gli obiettivi non vengono per contro considerate, in conformità con le normative internazionali, le emissioni di gas serra prodotte dai carburanti per aerei per i voli internazionali
I singoli gas serra e gruppi di gas hanno un potenziale di riscaldamento differente in funzione della loro struttura molecolare e della durata, espresso in multipli rispetto all’effetto sul clima del CO2. I potenziali di riscaldamento globali dei singoli gas serra sono stati adeguati nella guida ufficiale dell’ONU per il rapporto sulle emissioni di gas serra9. Il CH4, ad esempio, ha effetti 25 volte maggiori sul clima rispetto al CO2. L’N2O ha un potenziale di riscaldamento globale di 298. Hanno un impatto estremo sul clima le emissioni di SF6 e NF3, dove un chilogrammo corrisponde rispettivamente a 2, 8 e 17,2 tonnellate di CO2.
I provvedimenti della legge mirano principalmente alle emissioni di CO2 prodotte da carburanti e combustibili fossili e alle rimanenti emissioni di CO2 , ad esempio dalla produzione di cemento e dalla combustione e dalla valorizzazione dei rifiuti. Per l’agricoltura, che emette anche metano e protossido di azoto, l’Ufficio federale dell’agricoltura ha sviluppato una strategia climatica che vuole ridurre di un terzo entro il 2050 le emissioni di gas serra dell’agricoltura rispetto al 1990. Provvedimenti concreti saranno definiti nell’ambito dell’ulteriore sviluppo della politica agricola.
Le sostanze stabili nell’aria (gas serra sintetici, HFC, PFC e SF6), impiegate ad esempio quali fluidi refrigeranti o propellenti nell’industria dell’alta tensione, sono disciplinate nell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)10. Per migliorare il ricupero e lo smaltimento a regola d’arte dei gas serra sintetici, evitare falle in sistemi chiusi e ridurne l’impiego, sulla base della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)11 è prevista l’introduzione di un pegno connesso a una tassa di smaltimento anticipata. Le emissioni di SF6 prodotte dall’industria dell’alta tensione continueranno a essere disciplinate in un accordo settoriale.
I serbatoi di CO2 quali il bosco, il suolo e il legno utilizzato nell’edilizia, che assorbono più carbonio di quanto ne producono, sono computati quali emissioni negative (pozzi di carbonio) nel conteggio delle emissioni complessive. Ciò significa che i quantitativi di CO2 che questi pozzi di carbonio accumulano addizionalmente migliorano il bilancio dei gas serra della Svizzera. Se invece i serbatoi di CO2 diventano fonti, il CO2 rilasciato viene aggiunto alle altre emissioni di gas serra.
9 FCCC/CP/2011/9/Add.2. Decisione n. 15 della Conferenza internazionale degli Stati membri della Convenzione quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici di Durban a fine 2011 (17a Conferenza della Parti).
10 RS 814.81
11 RS 814.01 7/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060