Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
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ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
fica che nel 2020 gli edifici potranno causare ancora 11 milioni scarsi, l’industria (senza incenerimento di rifiuti e conversione dell’energia) 6 milioni scarsi e il traffico 14 milioni di tonnellate di CO2 dalla combustione di agenti energetici fossili.
A differenza della Strategia energetica 2050, la legge sul CO2 considera ulteriori fonti di emissione quali la produzione di cemento, le raffinerie, i rifiuti, l’agricoltura, i fluidi refrigeranti e i pozzi di carbonio derivanti dal bosco e dal legno. Nel settore dell’industria, oggi le emissioni di gas serra generate dall’utilizzazione energetica rappresentano il 55 per cento. Secondo le prospettive questa quota scenderà leggermente fino al 2020.
1.3 Raggiungimento degli obiettivi
Nella legge sul CO2 vi sono due «viti di regolazione» in base alle quali il Consiglio federale può garantire di propria competenza il raggiungimento degli obiettivi:
(1) tassa sul CO2 applicata ai combustibili: il Consiglio federale può aumentare l’aliquota della tassa fino a 120 franchi per tonnellata di CO2 (circa 30 centesimi per litro di olio da riscaldamento) se non si centrano gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili (art. 29 cpv. 2).
(2) obbligo di compensazione per i carburanti: il Consiglio federale può fissare entro una fascia di oscillazione tra il 5 e il 40 per cento la quota di emissioni di CO2 derivanti dal traffico da compensare, sempre che ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi e fintanto che i costi supplementari per litro di carburante non superano 5 centesimi (art. 26).
Conformemente all’articolo 3 capoverso 1 il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali per garantire che entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera saranno ridotte del 20 per cento rispetto al 1990. Gli obiettivi parziali e intermedi vengono definiti per i settori degli edifici, dei trasporti e dell’industria, per i quali la legge prevede i seguenti provvedimenti:
A) Edifici
Il Consiglio federale può aumentare la tassa sul CO2 se ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi, con un duplice risultato: da un lato, la tassa più elevata rafforza l’effetto incentivante diretto attraverso l’aumento dei prezzi, dall’altro, essa si ripercuote attraverso uno sviluppo del Programma concernente gli edifici, alimentato da un terzo dei proventi per un massimo di 300 milioni di franchi l’anno. Con un aumento della tassa sul CO2 applicata ai combustibili, l’effetto incentivante sarà di conseguenza rafforzato ulteriormente dallo sviluppo del Programma concernente gli edifici. Il contributo massimo di 300 milioni di franchi al Programma concernente gli edifici verrà probabilmente esaurito soltanto con un aumento della tassa di oltre 60 franchi per tonnellata di CO2.
Per attuare tali direttive sono perciò necessari obiettivi parziali e obiettivi intermedi per le emissioni di CO2 prodotte da combustibili (v. cap. 8) e per le emissioni di CO2 prodotte da edifici (v. cap. 2).
B) Trasporti
Le norme sulle emissioni di CO2, che entreranno in vigore il 1° maggio 2012 da applicare alle nuove automobili immatricolate, e l’obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili si ripercuotono sul settore del traffico. Entro il 2015, i nuovi veicoli immatricolati potranno emettere mediamente al massimo 130 grammi di CO2/km. Le proposte per un ulteriore abbattimento in sintonia con l’UE per gli anni successivi al 2015 saranno sottoposte per tempo al Parlamento.
L’obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili è impostato in modo che la prestazione compensatoria da fornire in Svizzera dovrà essere progressivamente aumentata per ottenere nel 2020 il contributo all’abbattimento di 1,2–1,5 milioni di tonnellate di CO2 necessario, secondo le attuali stime, per raggiungere l’obiettivo di cui all’articolo 3 della legge sul CO2. Viene definita la quota percentuale di emissioni di CO2 del settore dei trasporti che deve essere compensata (aliquota di compensazione). Essa verrà aumentata per gradi (v. cap. 7) e il Consiglio federale può adeguarla verso l’alto o il basso in funzione del raggiungimento degli obiettivi.
C) Industria
L’obiettivo che si pone l’industria è un miscuglio tra un processo «top–down» e uno «bottom–up» e risulta dagli impegni individuali (obiettivi di emissione o di riduzione) che le singole imprese assumono in contropartita dell’esenzione dalla tassa sul CO2, e dalle direttive derivanti dal sistema di scambio di quote di emissioni, che prevede un progressivo abbattimento della quantità di diritti di emissione disponibili.
4/54 274/2006-01959/40/25/L083-0060