Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/25: Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) · 54 pagine
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ENTWURF
Referenz/Aktenzeichen: L083-0060
10 Capitolo 10: Formazione e informazione Breve descrizione / Fulcro della normativa (art. 131 e 132)
Mediante la formazione, l’informazione e la consulenza è possibile migliorare l’efficacia dei provvedimenti pianificati nella legge sul CO2. L’incarico di formazione e di informazione conformemente all’articolo 41 della legge si riferisce a tutti i settori che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della politica in materia di clima. Sono interpellati un vasto pubblico e tutti coloro che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, quali intermediari o direttamente. A tale scopo verrà elaborato un programma che raggruppa attività di promozione della formazione e miglioramento dell’informazione. Esso garantisce inoltre la coerenza strategica e la sintonia con attività di altri operatori che hanno un influsso sugli obiettivi della protezione del clima.
Nell’elaborare il programma occorre osservare le basi della comunicazione dei cambiamenti sociali, che comprendono in particolare:
fornire le nozioni di base e la consapevolezza dei problemi (livello cognitivo);
interpellare la motivazione e l’emozione (livello affettivo);
formare alle regole di tutti i giorni e premiarne l’applicazione (livello normativo).
Commenti agli articoli 131 e 132 Articolo 131 Promozione della formazione
Assumono compiti in virtù di questa legge in particolare gli esperti che svolgono un ruolo di mediatori e diffusori nello sviluppo, nell’applicazione e nella diffusione di tecnologie, procedure e prodotti per ridurre le emissioni, ma anche gli utenti che prendono decisioni in merito agli investimenti e ai consumi. Anche nel settore dell’adattamento ai cambiamenti climatici vi sono esperti, in ambito pubblico e privato, che si occupano sempre più dello sviluppo, della pianificazione, del coordinamento e dell’attuazione di provvedimenti atti a sfruttare le opportunità e a evitare i rischi risultanti dai cambiamenti climatici. Le misure di formazione e perfezionamento neIl’ambito della politica in materia di clima devono perciò concentrarsi sulla formazione professionale. L’UFAM può concedere aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche e private per la progettazione, lo sviluppo, l’esecuzione e la valutazione di offerte di formazione (cpv. 2). Poiché la protezione del clima e le misure di adattamento ai cambiamenti climatici rappresentano una sfida intergenerazionale, oltre alla formazione e al perfezionamento dei professionisti sono possibili anche offerte di formazione per la scuola dell’obbligo e nell’insegnamento medio superiore.
Le offerte di formazione già sostenute in altro modo dalla Confederazione, ad esempio nel quadro di SvizzeraEnergia, non ricevono aiuti finanziari supplementari. L’UFAM applica criteri di qualità per scegliere le offerte di formazione degne di essere promosse.
Articolo 132 Informazione
Le informazioni sulle conseguenze dei cambiamenti climatici e sul comportamento rispettoso del clima e adeguato ai cambiamenti climatici sono un presupposto fondamentale per comportamenti adeguati alle situazioni. Occorre illustrare alla popolazione le basi decisionali e le opzioni operative. Le informazioni dell’UFAM possono anche rivolgersi a gruppi target specifici. L’attività di informazione delle autorità si rifà ai principi generali dell’amministrazione: deve essere comprensibile, oggettiva, trasparente e proporzionata e, in particolare, non deve essere impiegata a fini diversi da quelli stabiliti.
L’attività di informazione sulle conseguenze dei cambiamenti climatici (lett. a) contempla in primo luogo le conseguenze dei cambiamenti climatici per la Svizzera. Possono tuttavia essere considerati anche i rischi che hanno ripercussioni globali o che riguardano regioni di particolare importanza per la Svizzera e la sua popolazione.
L’UFAM informa il pubblico su possibili misure di adattamento ai cambiamenti climatici (lett. b) in Svizzera. Si possono però discutere anche le misure di adattamento che hanno dimensioni globali o che riguardano regioni di particolare importanza per la Svizzera e la sua popolazione.
L’attività di informazione dell’UFAM sul comportamento rispettoso del clima (lett. c) non si limita soltanto alle emissioni prodotte in Svizzera, bensì comprende anche le emissioni risultanti dalla fabbricazione, dal trasporto e dallo smaltimento di prodotti o dalla fornitura di prestazioni di servizio all’estero se questi vengono poi utilizzati in Svizzera. Inoltre, l’UFAM informa la popolazione e i gruppi target interessati riguardo ai provvedimenti legali, migliorando così la comprensione per la politica nazionale
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