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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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Ordinanza sui biocidi 813.12
a. il sommario delle caratteristiche del biocida di un’autorità dell’UE o dell’AELS secondo l’articolo 22 del regolamento (UE) n. 528/2012 e il rapporto di valutazione con le conclusioni secondo l’articolo 30 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012, rispettivamente secondo l’articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 528/2012 per i principi attivi, per quanto siano accessibili al richiedente;
b. modelli di imballaggio, progetti di etichettatura e di fogli illustrativi nonché uno schizzo di etichetta.
6I documenti devono contenere una descrizione dettagliata e completa delle analisi effettuate e dei metodi impiegati o un rimando bibliografico a tali metodi.
7I documenti devono essere sufficienti per consentire una valutazione degli effetti e delle proprietà secondo l’articolo 11.
2.3 Metodi di identificazione e determinazione prescritti
1Le identificazioni e le determinazioni devono essere eseguite secondo i metodi descritti nel regolamento (CE) n. 440/200899.
2Se un metodo è inadeguato o non è descritto, occorre per quanto possibile utilizzare metodi riconosciuti a livello internazionale; tali metodi devono essere motivati.
3Nei casi pertinenti, le identificazioni e le determinazioni vanno eseguite:
a. in conformità con la direttiva 2010/63/UE100; e
b. rispettando i principi e i requisiti della buona prassi di laboratorio secondo l’articolo 34 capoversi 4 e 5 OPChim101.
4Il capoverso 3 non si applica alle identificazioni e determinazioni avviate prima del 1° marzo 2000.
2.4 Altri metodi di identificazione e determinazione
1Se prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono stati ottenuti altri risultati in merito a identificazione e determinazione mediante metodi diversi da quelli previsti nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE102, occorre decidere, caso per caso, se tali dati siano sufficienti per gli scopi della presente ordinanza o se sia
99 Direttiva (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 640/2012, GU L 193 del 20.7.2012, pag. 1.
100 Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.
101 RS 813.11
102 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2 lett. a n. 1.