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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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Prodotti chimici
Allegato 5 (art. 14 cpv. 2 lett. a)
Domanda di omologazione OE o OnE
1 Documenti relativi al prodotto e ai principi attivi
Unitamente alla domanda di omologazione occorre presentare all’organo di notifica:
a. i documenti relativi al biocida;
b. i documenti relativi a ogni principio attivo.
2 Requisiti per i documenti
2.1 Disposizioni generali
1I documenti sono presentati all’organo di notifica sotto forma di documenti tecnici.
2I requisiti degli allegati al regolamento (UE) n. 528/201297 devono essere soddisfatti secondo lo stato attuale della scienza e della tecnica.
2.2 Requisiti quantitativi e qualitativi
1I documenti tecnici devono adempiere i requisiti d’informazione di cui ai seguenti allegati del regolamento (UE) n. 528/201298:
a. in merito al prodotto: l’allegato III. Alle deroghe ai requisiti e alla loro motivazione si applica l’allegato IV;
b. in merito ai principi attivi: l’allegato II. Alle deroghe ai requisiti si applica l’allegato IV.
2Laddove per la classificazione e l’etichettatura gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 528/2012 rimandano ad altri atti del diritto europeo si applicano gli articoli 35 e 38 della presente ordinanza.
3Se un principio attivo soddisfa i criteri di esclusione di cui all’articolo 5 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 528/2012, occorre dimostrare che sono applicabili le disposizioni derogatorie di cui all’articolo 3 capoverso 2 della presente ordinanza.
4Per i biocidi occorre presentare un sommario delle loro caratteristiche secondo l’articolo 20 paragrafo 1 lettera a cifra ii del regolamento (UE) n. 528/2012.
5Oltre ai documenti di cui all’articolo 18, l’organo di notifica può esigere dal richiedente i seguenti documenti:
97 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.
98 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.