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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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a. dati trasmessi ai fini dell’approvazione di un principio attivo esistente: 10 anni dopo il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione del principio attivo per il tipo di prodotto corrispondente da parte della Commissione europea secondo l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 528/201247;
b. dati trasmessi ai fini dell’approvazione di un principio attivo nuovo: 15 anni dopo il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione del principio attivo per il tipo di prodotto corrispondente da parte della Commissione europea secondo l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 528/2012;
c. dati trasmessi ai fini della proroga o verifica dell’approvazione di un principio attivo nuovo: 5 anni dopo il primo giorno del mese successivo alla data di proroga o verifica dell’approvazione da parte della Commissione europea secondo l’articolo 14 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 528/2012;
d. dati trasmessi ai fini dell’omologazione di un biocida contenente unicamente principi attivi esistenti: 10 anni dopo il primo giorno del mese successivo all’omologazione da parte dell’organo di notifica o dell’autorità competente secondo gli articoli 30 paragrafo 1, 34 paragrafo 6 o 44 paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 528/2012;
e. dati trasmessi ai fini dell’omologazione di un biocida contenente un principio attivo nuovo: 15 anni dopo il primo giorno del mese successivo all’omologazione da parte dell’organo di notifica o dell’autorità competente secondo gli articoli 30 paragrafo 1, 34 paragrafo 6 o 44 paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 528/2012;
f. dati trasmessi ai fini della proroga o modifica dell’omologazione di un biocida: 5 anni dopo il primo giorno del mese successivo all’omologazione da parte dell’organo di notifica o dell’autorità competente secondo gli articoli 30 paragrafo 1, 34 paragrafo 6 o 44 paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 528/2012.
2La durata della protezione ha inizio al momento della prima trasmissione dei dati.
3La durata della protezione non può essere rinnovata.
4In deroga al capoverso 1, le durate della protezione per i principi attivi esistenti ammessi per il tipo di prodotto corrispondente secondo l’allegato II del regolamento (CE) n. 1451/200748, compresi i dati che non prevedono esperimenti su vertebrati, e non ancora approvati secondo il regolamento (CE) n. 1451/2007 scadono al più tardi il 31 dicembre 2025.
Art. 29 Domanda cautelativa per evitare esperimenti su vertebrati
e obblighi d’informare l’organo di notifica
1Per la domanda cautelativa del richiedente intesa a evitare esperimenti su vertebrati e per gli obblighi d’informare l’organo di notifica in merito all’impiego di dati scaturiti da tali esperimenti si applicano per analogia gli articoli 22 capoverso 1 e 23
47 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.
48 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 9 cpv. 1 lett. c.