Progetto

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 26Fedlex · Progetto

2In caso di revoca di un’omologazione, l’organo di notifica può concedere dei termini, in particolare:

a. per l’immissione sul mercato: fino a 180 giorni;

b. per la consegna a consumatori finali e l’uso a titolo professionale e commerciale: fino a 360 giorni.

3D’intesa con i servizi di valutazione, l’organo di notifica può revocare l’omologazione per il commercio parallelo se l’omologazione del biocida è stata revocata nello Stato di provenienza per motivi di sicurezza o efficacia.

Art. 26 Proroga

1Alla scadenza della durata di validità, il titolare può richiedere una proroga dell’omologazione.

2La domanda di proroga deve essere presentata all’organo di notifica:

a. 550 giorni prima della scadenza dell’omologazione OE o OnE;

b. 2 mesi prima della scadenza dell’omologazione semplificata;

c. 2 mesi prima della scadenza del riconoscimento o del riconoscimento di un’omologazione dell’Unione;

d. 1 mese prima della scadenza dell’omologazione per situazioni eccezionali.

3Ai fini della proroga di un’omologazione OE o OnE, la domanda deve contenere quanto segue:

a. tutti i dati richiesti nell’allegato 5 generati dal richiedente dopo l’omologazione o, se del caso, la prima proroga;

b. il parere del richiedente in merito all’attualità delle conclusioni della valutazione iniziale o, se del caso, della valutazione precedente nonché informazioni corrispondenti.

4L’organo di notifica verifica l’omologazione esistente. Per valutare i rischi del biocida, l’organo di notifica può chiedere al richiedente campioni o ulteriori informazioni.

5Per le omologazioni OE e OnE, l’organo di notifica decide, d’intesa con i servizi di valutazione, entro il termine (art. 19 cpv. 1 lett. l) in merito alla necessità di una valutazione completa secondo l’articolo 31 paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 528/201246 ed emana la decisione entro il termine (art. 19 cpv. 1 lett. m e n), se del caso tenendo conto di una valutazione comparativa secondo l’articolo 11h.

6L’organo di notifica può estendere la durata di validità dell’omologazione esistente fino alla decisione definitiva circa la proroga.

7Per le proroghe, si applicano le durate massime stabilite all’articolo 8 capoverso 1.

46 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.