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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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tiva; per determinate sostanze la percentuale minima può essere pari allo 0 per cento;

e. le frasi di rischio e i consigli di prudenza;

f. gli organismi nocivi bersaglio;

g. le dosi di applicazione e le istruzioni per l’uso;

h. i dettagli dei possibili effetti collaterali indesiderati, diretti o indiretti;

i. le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente;

j. le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e dell’imballaggio;

k. le condizioni di magazzinaggio e durata di conservazione del biocida in normali condizioni di magazzinaggio;

l. se del caso, altre informazioni sul biocida.

Art. 21 Obbligo di notifica degli effetti inattesi o nocivi

Il titolare di un’omologazione deve notificare all’organo di notifica, di propria iniziativa e senza indugio, tutte le nuove informazioni relative al biocida o ai principi attivi in esso contenuti che potrebbero influire sull’omologazione, in particolare:

a. le nuove conoscenze sugli effetti nocivi di ciascun principio attivo e del biocida sull’uomo, in particolare sui gruppi vulnerabili, sugli animali e sull’ambiente;

b. gli sviluppi di resistenze;

c. i nuovi dati o informazioni indicanti che il biocida non è sufficientemente efficace.

Art. 22 Iscrizione di un principio attivo notificato nell’elenco dell’allegato 1

o 2

1Se un principio attivo notificato è approvato dalla Commissione europea o iscritto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/201244 e tale principio attivo notificato è pubblicato nell’elenco dell’allegato 1 o 2, l’organo di notifica lo comunica al titolare di un’omologazione ON o OC di un biocida contenente tale principio attivo al momento della pubblicazione del nuovo elenco dell’allegato 1 o 2.

2Se tutti i principi attivi notificati di un biocida sono approvati e iscritti nell’elenco dell’allegato 1 o 2, il titolare dell’omologazione di tale biocida deve presentare all’organo di notifica, al più tardi al momento dell’iscrizione dell’ultimo principio attivo, i seguenti documenti:

a. una domanda di omologazione OE o un’omologazione semplificata; o

44 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.