Progetto

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 32Fedlex · Progetto

Art. 34 Esclusione della riservatezza

1Dopo l’omologazione non sono considerati in alcun caso confidenziali i seguenti dati:

a. il nome e l’indirizzo del richiedente;

b. il nome e l’indirizzo del fabbricante del biocida;

c. il nome e l’indirizzo del fabbricante dei principi attivi;

d. la percentuale di principi attivi contenuta nel biocida;

e. la denominazione del biocida;

f. i dati fisici e chimici relativi al biocida;

g. la sintesi dei risultati delle prove e delle determinazioni necessarie per comprovare l’efficacia del principio attivo o del biocida, gli effetti sugli esseri umani, sugli animali e sull’ambiente e, se del caso, le proprietà intese a favorire la resistenza;

h. i metodi d’analisi per determinare i principi attivi in modo affidabile secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera b;

i. le procedure grazie alle quali il principio attivo o il biocida può essere reso innocuo;

j. i metodi e le precauzioni raccomandati per ridurre i rischi durante la manipolazione, il trasporto e l’uso del biocida nonché i rischi di incendio o di altri pericoli;

k. le misure da adottare e le procedure da seguire in caso di perdita o fuga;

l. indicazioni circa le misure di pronto soccorso e i consigli per i trattamenti medici da effettuare in caso di ferimento;

m. le modalità di eliminazione del biocida e del suo imballaggio;

n. le informazioni che figurano nella scheda di dati di sicurezza.

2L’articolo 85 capoverso 6 OPChim54 si applica alla pubblicazione dei dati non confidenziali concernenti biocidi.

Art. 35 cpv. 1 e 1bis

1Alla classificazione dei biocidi si applica per analogia l’articolo 10 capoverso 2 OPChim55; laddove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s’intende il richiedente dell’omologazione.

1bisSe del caso occorre tener conto dei dati della decisione di cui all’articolo 20.

Art. 36 cpv. 1bis

1bisSe del caso occorre tener conto dei dati della decisione di cui all’articolo 20.

54 RS 813.11

55 RS 813.11