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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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1. che esso è identico a uno già omologato; o

2. che le differenze in termini di valutazione del rischio sono irrilevanti e che il principio attivo o i principi attivi nel biocida sono tecnicamente equivalenti ai sensi della lettera a.

2L’organo di notifica emana una decisione generale e la pubblica nel Foglio federale. Esso informa il titolare dell’omologazione esistente e, se noto, il proprietario dei dati del principio attivo o del biocida.

3A seconda dei casi, il richiedente presenta all’organo di notifica i seguenti dati:

a. tutti i dati necessari per l’identificazione del biocida, compresa la sua composizione;

b. i dati necessari per identificare il principio attivo e stabilirne l’equivalenza tecnica;

c. i dati necessari per dimostrare la comparabilità dei rischi e dell’efficacia del biocida rispetto a quelli del biocida omologato.

Art. 30 cpv. 2

Abrogato

Titolo prima dell’art. 31

Capitolo 3: Articoli trattati

Art. 31

1Gli articoli trattati possono essere immessi sul mercato unicamente se tutti i principi attivi contenuti nei biocidi con cui sono stati trattati o che essi contengono:

a. sono iscritti nell’elenco dell’allegato 2 per il tipo di prodotto e l’uso corrispondenti o nell’elenco dell’allegato 1 e sono soddisfatte tutte le condizioni o limitazioni ivi specificate; o

b. sono utilizzati in un biocida oggetto di un’omologazione OnE per l’uso corrispondente.

2Il capoverso 1 non si applica agli articoli trattati il cui trattamento si è limitato alla fumigazione o disinfezione di impianti o contenitori usati per il trasporto o il magazzinaggio e presumibilmente non ha prodotto residui.

3Il responsabile dell’immissione sul mercato di articoli trattati deve:

a. etichettarli secondo l’articolo 58 paragrafi 3, 4 e 6 del regolamento (UE) n. 528/201252; e

b. su richiesta, fornire ai consumatori informazioni sul trattamento biocida degli articoli trattati entro 45 giorni.

4L’etichetta deve essere redatta in almeno due lingue ufficiali.

52 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.