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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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b. una dichiarazione in cui afferma di avere l’intenzione di presentare una domanda di riconoscimento o di riconoscimento di un’omologazione dell’Unione.

Art. 23 Verifica

1L’organo di notifica può verificare in ogni momento le omologazioni.

2L’organo di notifica procede a una verifica se:

a. dispone di nuove informazioni secondo l’articolo 21;

b. vi sono indizi secondo cui i requisiti per l’omologazione secondo l’articolo 11 o 11c non sono più adempiti.

3L’organo di notifica esige dal titolare, di propria iniziativa o su richiesta di un servizio di valutazione, ulteriori informazioni, documenti o chiarimenti necessari alla verifica.

Art. 24 Modifica

1L’organo di notifica modifica, d’intesa con i servizi di valutazione, un’omologazione se:

a. i requisiti per l’omologazione secondo l’articolo 11 o 11c non sono più adempiti;

b. l’omologazione è stata rilasciata sulla base di dati falsi o fuorivianti;

c. dopo il rilascio dell’omologazione il titolare non ha adempito i propri obblighi derivanti dalla presente ordinanza.

2Su domanda motivata del titolare di un’omologazione OE o OnE, l’organo di notifica modifica l’omologazione, se ciò si rivela necessario in base alla valutazione.

3L’organo di notifica deve trattare le modifiche secondo una delle seguenti categorie:

a. modifica amministrativa: procedura di notifica semplificata;

b. modifica minore: procedura con un periodo di tempo ridotto per la valutazione; o

c. modifica maggiore: procedura con un periodo di valutazione proporzionale alla portata delle modifiche proposte.

4Il DFI disciplina, d’intesa con il DATEC e il DEFR, i dettagli della procedura di cui al capoverso 3; a tal fine tiene conto dell’atto di esecuzione emanato dalla Commissione europea in virtù dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 528/201245.

Art. 25 Revoca dell’omologazione

1Alla revoca si applicano per analogia i requisiti di cui all’articolo 24 capoverso 1.

45 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.