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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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5L’organo di notifica pubblica un elenco dei principi attivi e degli usi ammessi nell’ambito di un’omologazione OnE.
Art. 32
Abrogato
Titolo prima dell’art. 33
Capitolo 4: Segreto di fabbricazione e d’affari, sfera privata e sicurezza degli interessati
Art. 33 Riservatezza
1Il richiedente deve designare i dati che secondo lui rientrano nei segreti di fabbricazione e d’affari o la cui divulgazione minaccia la sfera privata o la sicurezza degli interessati e che pertanto devono essere trattati come dati confidenziali. Deve motivare questa designazione in modo esaustivo.
2L’organo di notifica decide in merito al trattamento riservato dei dati, d’intesa con i servizi di valutazione.
3La divulgazione dei seguenti dati è considerata pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali, della sfera privata o della sicurezza degli interessati:
a. dettagli sulla composizione completa del biocida;
b. la quantità esatta del principio attivo o del biocida fabbricato o immesso sul mercato;
c. le relazioni tra:
1. il fabbricante di un principio attivo e il richiedente dell’omologazione di un biocida o il titolare, o
2. il richiedente dell’omologazione di un biocida o il titolare e la persona responsabile della distribuzione del prodotto;
d. i nomi e gli indirizzi delle persone impegnate nella sperimentazione sui vertebrati.
4I dati relativi ai biocidi e ai principi attivi classificati come confidenziali dall’organo di notifica sono trattati dalle autorità esecutive a titolo confidenziale secondo gli articoli 85-88 OPChim53.
5I dati relativi al riconoscimento di un’omologazione che uno Stato membro dell’UE o dell’AELS o l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha classificato come confidenziali sono trattati come tali.
6Per accedere ai dati relativi a biocidi o principi attivi costituiti da o contenenti organismi patogeni o geneticamente modificati oppure ottenuti da organismi geneticamente modificati, si applicano l’articolo 18 LIG e l’articolo 29h LPAmb.
53 RS 813.11